Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17873 del 02/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17873 Anno 2018
Presidente: BONI MONICA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPARANDEO SILVIO nato il 15/01/1965 a BENEVENTO

avverso la sentenza del 23/03/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di BENEVENTO, con sentenza in data 23/03/2017, applicava nei confronti di
SPARANDEO SILVIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli
artt. 75, comma 2,DLgs n. 159 del 2011 (Capo A), e 73 DLgs n. 159 del 2011 (Capo B).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato in relazione al Capo B) per
intervenuta depenalizzazione dell’art. 116 c.d.s. .

SPARANDEO è stato ritenuto responsabile del delitto di contravvenzione agli obblighi e alle
prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in particolare a quella di
vivere onestamente e rispettare le leggi (Capo A), poiché si era posto alla guida di un veicolo con
patente revocata, nonché della contravvenzione di guida con patente revocata pur essendo
sottoposto a misura di prevenzione.
Va premesso che fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, portante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136», la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che conduce
un veicolo senza essere in possesso della patente era sanzionata dall’art. 6 della legge n. 575 del
1965, secondo il quale: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo
che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell’articolo 82 e dell’articolo 91,
secondo e terz’ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è
dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento
definitivo, a misure di prevenzione».
La giurisprudenza di legittimità era incline a valutare la medesima condotta anche sotto il profilo
della violazione dell’articolo 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, ritenendosi diverso il significato
che assume il contenuto del precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice della strada e
nell’altro alla ratio su cui riposa l’applicazione della misura di prevenzione, in relazione al dovere di
rispettare la legge e di vivere onestamente (Sez. 6, 17/03/2016 n. 13427, Pantaleo, Rv. 267214;
Sez. 1, 02/04/2014 n. 17728, Di Grazia, Rv. 259735; Sez. 6, 20/11/2013 n. 48465, Grieco, Rv.
257712).
Il nuovo art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che: «nel caso di
guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata,
sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già
sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale».
Si noti che la condotta in discorso, già punita dall’art. 6 I. n. 575/1965 e ora sanzionata dall’art. 73
d.l.gs. n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune allalazione del copAce della strada, è
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dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che «la guida senza patente, pur
dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R.
30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da
persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione»
(Sez. 1, Sentenza n. 13626 del 18/02/2003, Tilenni Scaglione, Rv. 224019).
La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice
della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell’entrata in vigore dell’art.

Il ricorso è inammissibile.

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1, d.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 116, comma
16, Cod. strada.
Alla data del fatto, tale condotta, prevista dall’art. 116, comma 13, cod. strada, come modificato
dail’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, era così formulata: «Chiunque guida autoveicoli
o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a
euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata
o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione
del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al
presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».
Conclusivamente, sul punto, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il
quale «dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto

colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell”art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159,
norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S» (Sez. 1, Sentenza n. 27828
del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992).
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Il Consiglier t

*1
i. •

Presidente

a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene

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