Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17871 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17871 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOGHI GIUSEPPE nato il 11/05/1977 a MILANO
avverso la sentenza del 12/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Milano applicava nei confronti di Boghi
Giuseppe, in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di
giustizia.
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione, con riferimento a diversi profili.
3. Ciò posto, va preliminarmente osservato che, nelle more, è pervenuta
presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al proposto
ricorso da parte dell’imputato.
Si è, dunque, verificata la causa di inammissibilità dell’impugnazione
espressamente prevista dall’art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., che impone
di dichiarare inammissibile il ricorso di cui in premessa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto