Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17870 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17870 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EMIDZIWA ASANYO nato il 09/08/1991

avverso la sentenza del 16/12/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 24.5.2016,
aveva condannato Emidziwa Asanyo alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato ex art. 453, co. 3, c.p., in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1) alla
inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di
appello, sussistendo “una certa insufficienza in punto di prova; 2) alla
mancata considerazione dello stato di incensuratezza del prevenuto, che
avrebbe dovuto indurre la corte territoriale, previa concessione delle
attenuanti generiche, a contenere la pena nel minimo edittale,
riconoscendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Del pari generici ed attinenti al merito del trattamento sanzionatorio,
dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità, appaiono, infine, i
residui motivi di ricorso, non confrontandosi il ricorrente con la
motivazione del giudice di appello, che fornisce, al riguardo, puntuale ed
esaustiva risposta ai motivi di appello (cfr. p. 3), individuando
correttamente nella gravità della condotta e nella mancanza di elementi
da valutare positivamente a favore del reo, l’ostacolo al riconoscimento
delle attenuanti generiche (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV,

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
256172) e ad un un’ulteriore riduzione dell’entità della pena inflitta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di

nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018

impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa

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