Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1787 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1787 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIMATOLA ANTONIO N. IL 24/08/1967
avverso la sentenza n. 319/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
03/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
Udit i ifensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr.ssa Felicetta
Marinelli, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per difetto di motivazione sulla richiesta di
riqualificazione ex art. 624; rigetto nel resto.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Passero, la quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.

1.

Limatola Antonio è imputato dei reati di cui agli articoli 624 bis e

625 numero 2 del codice penale perché si introduceva nell’esercizio
commerciale di proprietà di Bernardo Teresa, impossessandosi di
numerosi profumi del valore complessivo pari ad euro 21.382,94.
2.

Il giudice di primo grado lo ha dichiarato colpevole del reato

ascritto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e
alla recidiva, lo ha condannato, previa diminuzione per il rito scelto, alla
pena di anni 1 di mesi 2 di reclusione, nonché euro 1600 di multa; la
corte d’appello di potenza ha confermato la sentenza di primo grado
integralmente.
3.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’imputato personalmente per violazione dell’articolo 192, numero 2, del
codice di procedura penale ed illogicità della motivazione; sostiene il
ricorrente che non sia sufficiente il richiamo ad un singolo indizio,
rappresentato dall’impronta appartenente all’imputato, rinvenuta sulla
vetrina del negozio, per fondare la responsabilità penale.
4.

In secondo luogo, si lamenta la mancanza di motivazione con

riferimento alla richiesta di riqualificazione della fattispecie ex articolo
624 del codice penale, sulla circostanza che l’esercizio commerciale non
può rientrare nella nozione di luogo non pubblico e che pertanto non vi si
può estendere l’accezione di privata dimora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre ricordare che “Le
impronte digitali e quelle palmari possono essere assunte a base del
giudizio di colpevolezza, anche quando non sussistano altri elementi
di prova convergenti” (Sez. 2, n. 4511 del 11/12/1978, DE POMPEI,

1

RITENUTO IN FATTO

Rv. 141992; conff. Sez. 2, Sentenza n. 16356 del 02/04/2008, Rv.
239781; Sez. 5, Sentenza n. 48734 del 13/10/2014 Rv. 261296,
secondo cui: “Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena
garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza
elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo
all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o
diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto
fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta

reato; ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni
su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di
colpevolezza”; conf. Sez. 2, Sentenza n. 46410 del 15/10/2014, Rv.
261049); nel caso di specie vi è un dato importante che corrobora
l’ipotesi accusatoria e che, unitamente al rilievo dattiloscopico,
costituisce un quadro istruttorio sufficiente per l’accertamento di
penale responsabilità. Le impronte, infatti, sono state trovate proprio
sullo specchio della vetrina dalla quale furono asportati i profumi, né
l’imputato si era premurato di provare (e nemmeno di allegare) di
essere entrato previamente nel negozio e quindi di aver potuto
lasciare le impronte in una precedente occasione.
2. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso atteso che,
nonostante la presenza di un motivo specifico di appello in ordine alla
qualificazione del negozio come “privata dimora”, la sentenza di secondo
grado nulla dice sul punto, configurando così un difetto di motivazione.
3. La questione non può essere risolta in questa sede, non trattandosi
unicamente di effettuare una qualificazione giuridica, ma essendo
necessario precisare i termini fattuali e cioè le caratteristiche del luogo
dove e avvenuto il furto, con riferimento alla destinazione e alle modalità
di utilizzazione dello stesso da parte della persona offesa.
4. Il fascicolo, dunque, deve essere restituito alla corte d’appello di
Salerno per nuovo esame in relazione alla sussistenza dell’aggravante di
cui all’articolo.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione
giuridica del fatto con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo
esame.
2

verifica è effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 10/11/2015

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