Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1787 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1787 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARLO ALBERTO, nato il 07/09/1962
avverso la sentenza n. 143/2011 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 09/02/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe,
che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto che nessuno è presente per il ricorrente.

Data Udienza: 04/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 febbraio 2012, il Tribunale di Reggio Calabria, in
composizione monocratica, ha dichiarato Carlo Alberto responsabile della
contravvenzione dì cui all’art. 659 cod. pen., perché, nella qualità di
amministratore unico del ristorante – discoteca “Alicante”, sito in Cannitello di
Villa San Giovanni, abusando di strumenti sonori, disturbava le occupazioni e/o il

generiche, l’ha condannato alla pena di euro duecentosei di ammenda.
1.1. Il Tribunale richiamava gli esiti della istruttoria dibattimentale,
valorizzando, in particolare, la deposizione del teste Roggio, che aveva riferito
che la musica ad alto volume proveniente dalla discoteca, distante cento centocinquanta metri in linea d’aria dalla sua abitazione, non lo faceva dormire e
riposare, tanto da aver presentato diversi esposti alle forze dell’ordine; la
deposizione del teste Rappoccio, che aveva affermato che la musica, proveniente
dal locale, distante cinquanta – cento metri dalla sua abitazione, era tale da

sembrare di averla “nella camera da letto”, si protraeva “fino alla mattina, alle
tre le quattro” e “certe volte” rendeva impossibile dormire, e la deposizione del
teste Libbri, che aveva confermato che vi erano stati vari interventi nell’indicato
locale a seguito delle telefonate di protesta al 113 per la musica diffusa ad alto
volume.
Secondo il Tribunale, anche i testi Carnovale, Modafferi, Ciccone e Araniti,
che avevano teso a minimizzare gli eventi anche contraddicendosi con quanto già
dichiarato in sede di indagini, avevano comunque confermato l’utilizzazione della
musica da parte del locale “Alicante” e la sua propagazione.
1.2. La sentenza impugnata, alla stregua di dette emergenze e del
consolidato orientamento di questa Corte in merito ai presupposti della
contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod pen., ne riteneva la
sussistenza per essere rimasto accertato in punto di fatto che la musica
proveniente dal detto locale superava i limiti di tollerabilità per intensità, durata
e ubicazione, ed era, comunque, tale da disturbare, per intensità e diffusione
all’esterno, il riposo e le occupazioni di molte persone abitanti nelle case
circostanti e distanti anche trecento metri, unitamente alla volontarietà della
condotta.
2. L’imputato Carlo Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso detta
sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di
tre motivi.

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riposo delle persone, e, previa concessione delle circostanze attenuanti

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 659 cod. pen., e dell’art.
606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 507 stesso codice.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, limitandosi a fondare la sua decisione su
due sole testimonianze delle sette assunte, ha omesso di valutare congruamente
le risultanze probatorie e di disporre, eventualmente, accertamenti ulteriori alla
luce dei principi affermati da questa Corte, e richiamati, e del rilievo che le
emissioni sonore di un locale pubblico possono superare i limiti della normale

della medesima attività.
Il Tribunale, in tal modo, non solo ha omesso di valutare opportunamente le
deposizioni dei testi, che hanno affermato che il locale era adibito a discoteca
solo in alcune occasioni e che il volume della musica era alquanto tollerabile, ma
ha omesso di disporre accertamenti tecnici fonometrici e di acquisire elementi
circa le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, comma 1, cod. proc.
pen. in combinato disposto con l’art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice.
Secondo il ricorrente, il Giudice di merito – nell’esame degli elementi
sottoposti alla sua analisi – ha adottato una motivazione assolutamente
congetturale e una lettura mancante ovvero distorta degli elementi probatori,
avendo richiamato solo quelli che potevano con qualche probabilità fondare una
decisione di condanna, avulsi da un’attenta e concreta verifica in ordine alla
portata e alla conducenza di ciascun elemento, alla luce degli svolti rilievi
difensivi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.,
per l’assoluta carenza motivazionale in ordine alle ragioni della mancata
applicazione del minimo della pena e degli invocati benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRMO

1. Le censure svolte con il primo e il secondo motivo, che attengono – sotto
il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – all’affermazione
della responsabilità penale, sono manifestamente infondate.
1.1. E consolidato orientamento di questa Corte che per la configurabilità
della contravvenzione prevista dall’art. 659, comma 1, cod. pen., contestata
all’imputato e ritenuta in sentenza, è necessario che le emissioni sonore
rumorose siano potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di
un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle

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tollerabilità se conseguenti a un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio

stesse, e quindi anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata (tra le
altre, Sez. 3, n. 27366 del 23/05/2001, dep. 06/07/2001, Feletto, Rv. 219987;
Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, dep. 14/10/2004, P.G. in proc. Squizzato, Rv.
230643; Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005, dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 233290;
Sez. 1 n. 246 del 13/12/2007, dep. 07/01/2008, Guzzi e altro, Rv.238814; Sez.
1, n. 7748 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075).
Si è anche osservato che, ai fini della configurabilità dell’indicato reato,
l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va

ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di
diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado
di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per
le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di
intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media
sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, in contrasto con la tutela della
tranquillità pubblica costituzionalmente protetta (Sez. 1, n. 3261 del
23/02/1994, dep. 18/03/1994, Floris, Rv. 199107; Sez. 1, n. 5215 del
07/04/1995, dep. 09/05/1995, Silvestro, Rv. 201195; Sez. 1, n. 7042 del
27/05/1996, dep. 11/07/1996, Fontana, Rv. 205324; Sez. 1, n. 739 del
04/12/1997, dep. 21/01/1998, P.M. e Tilli, Rv. 209451; Sez. 1, n. 20954 del
18/01/2011, dep. 25/05/2011, Torna, Rv. 250417).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che il riferimento ai
limiti di rumorosità delle emissioni sonore, fissate per legge, riguarda
esclusivamente le situazioni di emissione prodotta da attività professionale,
commerciale o imprenditoriale rumorosa, mentre la gestione di un locale bardiscoteca non è di per sé rumorosa, ove svolta con il doveroso rispetto (tra le
altre, Sez. 1, n. 11310 del 26/02/2008, dep. 13/03/2008, Fresina, Rv. 239165;
Sez. 1, n. 48122 del 03/12/2008, dep. 24/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808; Sez.
1, n. 20954 del 18/01/2011, già richiamata), e non rileva ai fini della
configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen.,
poiché il riferimento in esso imposto non è al superamento di un limite di legge,
ma a criteri di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto socioambientale.
1.2. Di tali principi, condivisi dal Collegio, ha fatto esatta interpretazione e
corretta applicazione il primo Giudice, che, motivatamente richiamate le
risultanze probatorie rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali, riportate per
sintesi sub 1.1. del “fatto”, e valutata complessivamente la condotta
dell’imputato, amministratore unico del ristorante – discoteca Alicante, ha
evidenziato in punto di fatto, adeguatamente e senza illogicità, che i rumori
molesti, determinati dal volume alto della musica proveniente dal detto esercizio

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necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica,

commerciale fino a notte inoltrata, aveva la caratteristica della diffusività e della
obiettiva idoneità a recare disturbo a un numero indeterminato di persone,
stante le riferite percezioni dei suoni notturni nelle case di abitazione circostanti
e anche distanti trecento metri e le diverse lamentele pervenute al 113,
esternate dal teste Roggio anche attraverso esposti alle forze dell’ordine.
Né il Tribunale ha omesso di valutare, nel suo percorso argomentativo, le
deposizioni dei testi, che avevano teso a minimizzare il fatto, valorizzando, con
richiami non incongrui alle circostanze fattuali riferite, alle contraddizioni delle

Ministero, la conferma, derivata dalle stesse, della utilizzazione concreta della
musica denunciata da parte del locale “Alicante” e la sua propagazione
all’esterno, e rimarcando il necessario riferimento, nelle valutazioni da compiersi,
alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, senza necessità di
ricorrere, in presenza degli elementi probatori acquisiti, a perizie fonometriche,
in coerenza con il principio di diritto testualmente riportato.
1.3. In tale contesto argomentativo, giuridicamente corretto e logicamente
articolato, sono del tutto infondate le prospettazioni del ricorrente, che
oppongono alla ricostruzione della vicenda, alla valutazione della specifica
consistenza dei fatti e alla selezione delle prove che il Giudice di merito ha
ritenuto rilevanti per enucleare gli elementi significativi per la decisione, censure
che – in vista di un diverso risultato in diritto – si risolvono nella richiesta di
un’alternativa lettura delle circostanze di fatto e di un riesame delle acquisizioni
probatorie anche in punto di completezza, non consentita in sede di indagine di
legittimità.
Né il ricorrente, che ha dedotto l’incompatibilità della decisione con altri atti
del processo e ha addotto che detti atti sono contrastanti con particolari
accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva
e finale dei fatti e della responsabilità, ha assolto l’onere di sostenere la validità
del suo assunto mediante l’allegazione all’atto di impugnazione degli atti, la cui
compiuta valutazione assume essere stata omessa o travisata, o mediante
l’integrale trascrizione nell’atto del loro contenuto, dal momento che – in virtù del
principio di autosufficienza del ricorso, già elaborato dalle Sezioni civili (da
ultimo, Sez. 3, n. 18375 del 07/07/2010, dep. 06/08/2010) e recepito e
applicato anche in sede penale con giurisprudenza costante (tra le altre, Sez.
5, n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552) – deve
ritenersi preclusa a questa Corte la ricerca autonoma e diretta degli atti del
processo.
Né riguardo a tali atti è stato indicato con la necessaria specificità la ragione
per la quale gli stessi possano avere l’effetto di inficiare o compromettere in
modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione, essendo

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dichiarazioni del teste Ciccone e alla contestazione operata dal Pubblico

evidente che il controllo del giudice di legittimità sulla persistenza o meno di una
motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a
seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, per sua
natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni
connesse a diversi “atti del processo” – in una valutazione, di carattere
necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e
sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento (Sez. 5, n. 37694

2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo attinente al trattamento
sanzionatorio e, in particolare, alla omessa applicazione della pena nel minimo
edittale e all’omesso riconoscimento dei benefici di legge, poiché il Tribunale da
un lato ha valutato la congruità della pena pecuniaria irrogata, che ha ridotto con
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei criteri
elencati negli artt. 133 e 133-bis cod. pen., e dall’altro, concessa la non
menzione della condanna, ha indicato la ragione, correlata ai termini modesti
della pena inflitta, dell’omessa concessione del beneficio della sospensione della
pena, non oggetto di specifica critica.

3. Il ricorso deve essere, per -tanto, dichiarato inammissibile.

4. L’inammissibilità del ricorso preclude, in questa sede, di rilevare il decorso
del termine di prescrizione, intervenuto – in relazione alla contravvenzione
contestata, soggetta, in presenza di atti interruttivi, al termine quinquennale
rimasto sospeso dal 23 al 30 giugno 2011 – in data (25 luglio 2012) successiva
alla sentenza di appello.
4.1. Secondo i condivisi principi affermati da questa Corte, se i motivi di
ricorso, presentando profili d’inammissibilità per la manifesta infondatezza delle
doglianze, non abbiano consentito la corretta instaurazione del rapporto
processuale d’impugnazione in sede di legittimità, non è possibile, infatti,
rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza
impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266. e, tra le successive conformi, Sez. 6, n. 5758 del
27/11/2002, dep. 06/02/2003, Laforè e altri, Rv. 223301; Sez. 4, n. 18641 del
20/01/2004, dep. 22/04/2004, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 1, n. 24688 del
04/06/2008, dep. 18/06/2008, Rayyan, Rv. 240594).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – valutato il contenuto dei
motivi di ricorso e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
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del 15/07/2008, dep. 03/10/2008, Rizzo, Rv. 241300).

della impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende della
somma, che si determina, nella misura congrua ed equa, di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012

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