Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1787 del 04/06/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1787 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
BAFFONI CRISTIANO N. IL 06/11/1972
avverso la sentenza n. 3221/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Geyerale in persona del Dott.
che ha concluso per
e
Udito, per la parte civile, l’Avv
‘
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 04/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 28 giugno 2011 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della
sentenza del Tribunale di detta città del 4 giugno 2010, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di BAFFONI Cristiano in ordine ai reati di cui agli artt. 371 della L. 689/81 e 2 della
Legge 638/83 (omessa presentazione della denuncia contributiva e omesso versamento delle
ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti limitatamente al mese di dicembre 2002) per
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
lamentando erronea applicazione della legge penale processuale per avere ritenuto l’appello
ammissibile e per aver dichiarato la estinzione del reato per prescrizione in realtà maturata
dopo la sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale – a fronte della
deduzione difensiva contenuta nell’atto di appello incentrata sulla intervenuta maturazione del
termine prescrizionale – proceduto alla declaratoria di estinzione del reato in assenza di prove
evidenti legittimanti un proscioglimento nel merito. Non si configura, quindi, alcuna violazione
dell’art. 581 cod. proc. pen., posto che legittimamente l’appellante aveva invocato la
prescrizione maturata dopo la sentenza di condanna ma prima della sentenza di appello: era
infatti preciso obbligo della Corte distrettuale, di fronte ad una causa di estinzione del reato ed
in assenza di condizioni ostative (quali l’evidenza della prova della insussistenza del fatto
ovvero la rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato), quello di dichiarare l’estinzione del
reato medesimo.
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore
IlAPresidente
estinzione dei reati a seguito di intervenuta prescrizione.