Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17868 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17868 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIVOLA ILARIA nato il 04/12/1970 a MIRAFLORES LIMA( PERU’)

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia
riformava parzialmente in senso più favorevole all’imputata, solo con
riferimento all’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il
tribunale di Bergamo, in data 29.9.2010, decidendo in sede di giudizio
abbreviato, aveva condannato Rivola Ilaria alle pene, principale ed

fraudolenta patrimoniale per distrazione, in rubrica ascrittole al capo A).
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione del compendio probatorio da parte della corte
territoriale, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi
costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato in questione, nonché alla
mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, c.p., e
219, ultimo comma, I. fall.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente propone
una mera rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di
secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per
il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della
decisione dal giudice di merito (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI,

22/01/2014, n. 10289), che, nel caso in esame, ha fondato il suo dictum
su di una puntuale e rigorosa valutazione degli atti processuali, immune
da vizi, applicando, peraltro, correttamente i principi in tema di
elemento soggettivo del reato per cui si procede (come è noto
configurabile in termini di dolo generico), attraverso specifica
motivazione (cfr. p. 6), con cui la ricorrente non si confronta.
Del tutto generici, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità,
appaiono,

infine,

i

residui

motivi

di

ricorso,

che,

peraltro,

accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta

inammissibilmente risultano proposti per la prima volta in questa sede di
legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità

immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima

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