Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17867 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17867 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO FABIO nato il 22/04/1976 a NAPOLI

avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di FirenzeiTiano
confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data
28.6.2016, aveva condannato De Marco Fabio alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, ascrittogli al capo A)
dell’imputazione.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
all’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva, avendo, inoltre, il giudice
di appello omesso di considerare le doglienze articolate dal De Marco in
ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4,
c.p., ed alla mancata esclusione della recidiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, con esso, vengono
svolte, peraltro genericamente, censure sul merito del trattamento
sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità, avendo, peraltro, la
corte territoriale specificamente indicato le ragioni poste a fondamento
della sua decisione sulla determinazione dell’entità del trattamento
sanzionatorio, anche con riferimento ai profili su cui si è soffermata la
critica del ricorrente (cfr. pp. 3-4).
Va, peraltro, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l’omessa
valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle richieste articolate
con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza
indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione
delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il
sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n.
35964, rv. 264879).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

2.

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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