Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17866 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17866 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECCARELLI FABRIZIO nato il 08/03/1964
avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
,< FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 14.10.2015, aveva condannato Ceccarelli Fabrizio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede lamentando vizio di motivazione, con riferimento all'entità della pena inflitta, non avendo la corte di appello preso in adeguata considerazione il positivo comportamento processuale dell'imputato, che ha immediatamente ammesso l'addebito. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto che, con esso, vengono svolte, genericamente, censure sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità, avendo, peraltro, la corte territoriale specificamente indicato le ragioni poste a fondamento della sua decisione sulla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento ai profili su cui si è soffermata la critica del ricorrente (cfr. p. 4). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,