Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17865 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17865 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONURA ETTORE nato il 27/03/1967 a PALERMO
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino
confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 22.7.2016,
aveva condannato Bonura Ettore alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in cui nessuna
risposta è stata fornita alle censure mosse con l’atto di appello.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,
“i motivi, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.
c),
c.p.p.,
determina,
per
l’appunto,
l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Est so
Il P
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,