Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17864 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17864 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIRONE DOMENICO nato il 31/05/1987 a GRUMO APPULA

avverso la sentenza del 11/04/2014 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Bari applicava a Schirone Domenico, in
relazione ai reati ex artt. 75, co. 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 624, 625,
n. 2 e n. 7, c.p., la pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

elementi costitutivi del reato di cui all’art. 75, co. 2, d. Igs. n. 159 del
2011.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretti da motivi

manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), le parti non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili
con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per
la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in
quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa
in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso
a essa prestato. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240).
4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

lamentando violazione di legge in relazione alla insussistenza degli

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