Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17863 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17863 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERDONE ROBERTO nato il 28/11/1954 a ROMA
avverso la sentenza del 12/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 11.6.2013,
aveva condannato Verdone Roberto alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione ai reati in materia di falso, in rubrica ascrittigli
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
inadeguata valutazione delle risultanze probatorie, operata dalla corte
territoriale; alla violazione dell’art. 415 bis, c.p.p.; al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi, da
un lato, del tutto generici, in quanto meramente reiterativi delle
doglianze rappresentate in appello e puntualmente disattese dalla corte
territoriale, con la cui motivazione, in realtà, il ricorrente non si
confronta; dall’altro di natura fattuale, in quanto incentrati su di una
diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di
legittimità.
Va, peraltro, ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l’omessa
valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle richieste articolate
con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza
indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione
delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il
sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n.
35964, rv. 264879).
Quanto al motivo riguardante le attenuanti generiche, correttamente la
corte territoriale, nel rilevare come non fosse stato dedotto sul punto un
motivo di appello, ha, comunque, concluso, per il rigetto della richiesta,
fondando la sua decisione sull’esistenza a carico del prevenuto di

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

precedenti penali, conformemente all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti
generiche anche solo sulla base dei precedenti penali o della gravità
della condotta illecita posta in essere (cfr., ex plurimis, Cassazione
penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n.
23055, rv. 256172).

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Este

re

Il Prsideite

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del

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