Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17862 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17862 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESAURO ANTONINO nato il 16/06/1991 a PALERMO
avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 3.2.2015,
aveva condannato Tesauro Antonino alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato, in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alle ritenute
aggravanti.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo sorretto da motivi
manifestamente infondati appare il secondo motivo di ricorso.
Ed invero, come sottolineato da un recente e condivisibile arresto del
Supremo Collegio, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri
di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV,
06/05/2014, n. 29951).
Né va taciuta l’esistenza di un costante orientamento del Supremo
Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze
aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione
dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l’obbligo
della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella
discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica
esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II,
08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668,
rv. 249549).
Orbene la motivazione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel
menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto la mancata concessione
delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio
sui parametri di cui all’art. 133, c.p., considerati di valore assorbente,
2.
ed, in particolare sulla intensità del dolo e sulla mancanza di ulteriori
elementi da valutare positivamente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in
il 24.1.2018.
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune