Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17861 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17861 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BHATTI DANIELE nato il 01/05/1995 a TIVOLI
avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Tivoli, in data 21.1.2016,
aveva condannato Bhatti
ICtigrefè\ alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione ai reati, di cui ai capi A) e B), in rubrica ascrittigli.
2.
Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, co. 1, n. 2, c.p.,
in relazione al furto dell’autovettura, contestato al capo A).
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto sorretto da un motivo
manifestamente infondato. La conclusione cui è giunta la corte
territoriale è assolutamente conforme all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di furto, sussiste
l’aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per
commettere il fatto, energia fisica provocando, la rottura, il guasto, il
danneggiamento, la trasformazione della cosa posta a protezione del
bene oggetto dell’azione predatoria, come, nel caso in esame, il
finestrino del lato guida dell’autovettura, risultato oggetto di forzatura
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 30.10.2013, n. 641, rv. 257949; Cass.,
sez. V, 26.10.2017, n. 53984 rv. 271889).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
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