Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1786 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1786 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SPARACINO CATENO, nato a Fiumedinisi, il 8.09.1948 ;
avverso la sentenza del 7.4.2014 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.ssa Felicetta Marinelli che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udita la parte civile che deposita conclusioni scritte e nota
spese ;
udito per l’imputato l’Avv. Ceccio Gianfilippo, che ha concluso
riportandosi ai motivi del ricorso ;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato
la condanna già emessa dal Giudice di pace di Ali Terme nei
confronti del predetto imputato, per i reati di cui agli artt. 612
e 582 cp.

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Data Udienza: 10/11/2015

1.2 Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deduce, come
primo motivo di doglianza, la violazione della normativa
processuale, e ciò con riferimento a quanto disposto dagli artt.
210 e 63, 2 comma, cpp. Si duole la parte ricorrente della
utilizzazione – al fine di fondare la penale responsabilità
dell’imputato – delle dichiarazioni rese dai testi Pugliesi,
Occhino e Bonura, e ciò nonostante gli stessi risultassero già
indagati di un procedimento collegato ai sensi dell’art. 371,
comma 2, lett. b. Deduce pertanto la parte ricorrente che le
predette dichiarazioni dovevano essere assunte con le forme e le
garanzie di cui agli artt. 210 e 64 del codice di rito, con
conseguente inutilizzabilità delle dette dichiarazioni in assenza
delle formalità previste dalla legge processuale.
1.3 Con il secondo motivo di impugnativa deduce la parte
ricorrente il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Sottolinea la parte ricorrente, più in particolare, la erroneità
nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste Rasconà e
di quelle rese dai Carabinieri intervenuti sui luoghi del crimine
solo successivamente all’accadimento descritto nel capo di
imputazione.
1.4 Con il terzo motivo di impugnativa deduce la parte ricorrente
la omessa valutazione da parte del giudice di appello della
circostanza della conoscenza da parte dell’imputato dell’editto
possessorio che legittimava la parte offesa alla pulizia delle
vasche d’acqua sorgiva solo dopo la commissione dei reati, e ciò
escludeva la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Il primo motivo di doglianza è fondato ed il suo accoglimento
assorbe l’esame degli ulteriori motivi di doglianza.
2.2. Sul punto qui in esame, occorre ricordare che sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, dirimendo
il contrasto interpretativo insorto sulla esegesi dell’art. 210
cpp, hanno fissato il principio secondo cui in tema di prova
testimoniale, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma
terzo, lett. c), cod. proc. pen., all’imputato di reato connesso o
collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere
esaminato in dibattimento ai sensi dell’art. 210, comma sesto,
cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione
testimoniale resa senza garanzie ( Cass., Sez. U, n. 33583 del
26/03/2015 – dep. 29/07/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264479 ).
2.2.1. Ebbene, occorre ricordare che, prima dell’intervento
nomofilattico da ultimo ricordato, tre erano le interpretazioni
esistenti nella materia in esame.
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1.1 Avverso la sentenza ricorre l’imputato per mezzo del suo
difensore, proponendo tre motivi di doglianza.

2.2.3. Il secondo orientamento ( cfr. Sez. 3, n. 38748 del
11/06/2004, Mainiero, Rv. 229614; Sez. 1, n. 43187 del 16/10/2012,
Di Noio, Rv. 253748; Sez. 6, n. 10282 del 22/01/2014, Romeo, Rv.
259267; Sez. 4, n. 36259 del 08/07/2014, Barisone; Sez. 5, n. 1200
del 18/09/2014, dep. 2015, Mancieri; Sez. 2, n. 5364 del
22/01/2015, Favella) ritiene invece che si verifichi una nullità a
regime intermedio, come tale eccepibile solo dal diretto
interessato e non dall’imputato; da un lato, si è posto in
evidenza che la tesi della inutilizzabilità finisce per
stravolgere la natura dell’istituto, il quale “tende a tutelare
l’imputato o indagato nel procedimento connesso dal rischio che,
deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire
la verità, arrivi inconsapevolmente ad auto-incriminarsi per il
reato connesso o collegato e, comunque, a deporre contro se
stesso” ; d’altro lato, si è sottolineato che la legge non vieta
l’esame dell’imputato in procedimento connesso o collegato, ma
semplicemente prescrive che esso sia assunto secondo determinate
formalità, per derivarne che il mancato rispetto di queste ultime
non dà luogo ad un’ipotesi – sanzionata con l’inutilizzabilità
dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen. – di prova assunta “in
violazione dei divieti stabiliti dalla legge”, ma di nullità ai
sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 del codice di
rito; nullità che non può essere sollevata per la prima volta in
sede di legittimità, né può essere eccepita dall’imputato, privo
di interesse (art. 182 cod. proc. pen.); si è aggiunto che la tesi
dell’inutilizzabilità non può essere condivisa anche perché l’art.
197-bis, comma 2, cod. proc. pen., si limita a richiamare, quale
ipotesi di testimonianza assistita, l’art. 64, comma 3, lett. c),
ma non anche il successivo comma 3-bis del predetto articolo, che
prevede la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese
in mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3.
2.2.4. Secondo il terzo orientamento (tra le altre, Sez. 2, n.
41052 del 25/10/2005, Piscopo, Rv. 232595; Sez. 5, n. 12976 del
31/01/2012, Monselles, Rv. 252317; Sez. 5, n. 41886 del
24/09/2013, Perri, Rv. 257839; Sez. 5, n. 46457 del 18/03/2014,
Magliano; Sez. 1, n. 41745 del 23/09/2014, Ubaldini; Sez. 5, n.
51241 del 30/09/2014, Romano, Rv. 261733) le dichiarazioni assunte
in modo irregolare al dibattimento da un soggetto indagato o
indagabile per reato connesso o collegato non sono affatto
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2.2.2. Secondo un primo orientamento, di cui fanno parte decisioni
intervenute sia prima che dopo la sentenza Sez. U, De Simone, del
17/12/2009, la sanzione del mancato avviso ex art. 64, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen. è l’inutilizzabilità della prova così
assunta, salva la possibilità di rinnovare l’escussione con le
forme corrette (ex aliis, Sez. 5, n. 39050 del 25/09/2007,
Costanza, Rv. 238188; Sez. 6, n. 34171 del 04/07/2008, Mannina,
Rv. 241464; Sez. l, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo, Rv. 244462;
Sez. 5, n. 3524 del 10/10/2014, Guadalaxara; Sez. 5, n. 29227 del
27/05/2014, Cavallero, Rv. 260320; Sez. 1, n. 52047 del
10/06/2014, Simone).

3. Ebbene, la soluzione offerta dalle Sezioni Unite, soluzione cui
convintamente si adegua anche questo Collegio, ha accolto la prima
opzione ermeneutica tra quelle sopra ricordate.
3.1 Sul punto, le sezioni Unite si sono richiamate alla funzione
centrale svolta nell’intero sistema dal previo avvertimento ex
art. 64, comma 3, lett. c), per sottolineare la necessità che
quest’ultimo preceda l’esame ex art. 210 in tutti i casi di
“legame debole” in cui il soggetto non è stato previamente
avvisato: non solo dunque se egli non ha «reso in precedenza
dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» (come
testualmente prevede il comma 6 dell’art. 210), ma anche se abbia
deposto erga alios ma in modo non “garantito”, ovvero non
preceduto dal richiamato avvertimento. Si tratta di un
orientamento – hanno affermato le Sezioni Unite – che ha ricevuto
l’avallo della Corte costituzionale già all’indomani dell’entrata
in vigore della riforma (ord. n. 451 del 2002). Era stato
sollevato il dubbio di costituzionalità, in riferimento agli artt.
3, 11 e 112 Cost, in relazione alla necessità di formulare
l’avvertimento previsto dall’art. 210, comma 6, cod. proc. pen.
circa la facoltà di non rispondere, anche alla persona imputata in
un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, coma l, lettera
c), ovvero di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2,
lettera b), cod. proc. pen., che abbia in precedenza reso
dichiarazioni sulla responsabilità di altri nella diversa qualità
di persona informata sui fatti. Ebbene, la Consulta ha escluso
ogni dubbio di incostituzionalità osservando, tra l’altro, che le
dichiarazioni erga alios assunte da una persona informata sui
fatti non sono assimilabili a quelle rese in qualità di imputato
di reato collegato, dal momento che solo in tale ultima ipotesi la
persona, avendo ricevuto l’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c),
può determinarsi liberamente a rilasciare o meno dichiarazioni
accusatorie, mentre la persona informata sui fatti ha l’obbligo di
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viziate, ma pienamente utilizzabili; l’art. 210, comma 6, ad esse
applicabili, richiama l’art. 197-bis, che nel richiamare a sua
volta l’art. 64, comma 3, lett. c), può essere inteso come
funzionale a limitare esclusivamente la possibilità di assumere
come testi l’imputato solo su fatti altrui, senza che il richiamo
debba necessariamente interpretato come comprensivo
dell’avvertimento che assumerà l’ufficio di testimone salve le
incompatibilità e le garanzie previste; avvertimento che, mentre
ha un senso per l’interrogatorio, atto assunto fuori del
contraddittorio che razionalmente legittima una maggiore
attenzione del legislatore volta a tutelare i diritti dei terzi
coinvolti nelle dichiarazioni rese dall’interrogato, non ha invece
senso allorché l’imputato debba dichiarare, nella veste già
dichiarata di testimone, su fatti esclusivamente altrui nella sede
dibattimentale, dove la garanzia del contraddittorio è piena;
tanto è vero che l’art. 210, comma 6, espressamente richiede che
l’avviso sia fatto agli imputati che non abbiano reso in
precedenza dichiarazioni “erga alios”.

3.2 Pertanto, affermano ora le Sezioni Unite che, ove la eventuale
violazione delle regole di assunzione probatoria incida sul
terreno della stessa capacità a testimoniare, se ne deve dedurre
la piena inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, giacché non si
tratterebbe di affermazioni da “corroborare” perché promananti da
soggetto “non terzo” rispetto all’oggetto ed al tema della
deposizione, ma da persona per la quale sussiste un divieto ex
lege di assumere la posizione e gli obblighi del testimone.
3.3 Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
devono ritenersi inutilizzabili le dichiarazioni rese dai testi
Pugliesi, Occhino e Bonura, perché assunte in violazione a quanto
disposto dall’art. 210 cpp e deve pertanto annullarsi la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame in
applicazione del principio sopra affermato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina
per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10.11.2015

rispondere, secondo verità, alle domande rivoltele dal pubblico
ministero, e, se rifiuta di rispondere o dichiara il falso,
commette il reato di false informazioni, previsto e sanzionato
pen.. Successivamente (sent. n. 76 del
dall’art.
371-bisdelle
cod. leggi ha osservato che con la riforma del
2003) il Giudice
2001 il legislatore ha escluso l’incompatibilità con l’ufficio di
testimone per gli imputati in procedimento connesso o di reato
collegato a condizione che siano stati definitivamente giudicati
(e sia perciò operante il divieto di bis in idem), ovvero a
condizione che abbiano volontariamente assunto la veste di
testimone (a seguito dell’avviso a norma dell’art. 64, comma 3,
lettera c, cod. proc. pen.). Assunzione volontaria che non può che
essere garantita dall’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c.. Ed è
ancora il caso di ricordare che la stessa Corte cost. (sent. n.
191 del 2003) ha ribadito la esigenza che anche in dibattimento
siano dati gli avvertimenti previsti dall’art. 64 ( così, Cass.
SS.UU. 2015/33583, cit. ).

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