Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17859 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17859 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GNEO TOMMASO nato il 14/01/1985 a ROMA

avverso la sentenza del 18/12/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data
18.10.20190, aveva condannato Gneo Tommaso alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a alla
ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, co. 4, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo sorretto da motivi
manifestamente infondati.
La corte territoriale, invero, al fine di affermare la sussistenza della
contestata recidiva, conformemente al costante insegnamento della
Suprema Corte, non si è limitata a fare generico riferimento alla gravità
delle condotte ed ai plurimi precedenti penali dell’imputato per reati
contro il patrimonio (uno dei quali commesso successivamente ai fatti
per cui si procede), ma ha tratto da tali elementi, in uno con la
circostanza che i reati per cui egli ha riportato condanna nell’ambito del
presente procedimento (artt. 385 e 495, c.p.), sono stati commessi
mentre si trovava agli arresti domiciliari, un giudizio in termini di
particolare inclinazione alla commissione di delitti, evidenziando come la
reiterazione delle condotte illecite esprima una criminosità più
accentuata ed abbia funzionato come stimolo rispetto alla nuova azione
(cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI,
23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
Rispetto a tale esaustivo e corretto argomentare, le doglianze difensive,
appaiono generiche e di natura meramente fattuale, dunque non
scrutinabili in questa sede.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di

2.

impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della

Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consiglier

nsore

Il residerite

cassa delle ammende.

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