Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17858 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17858 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUTERA IGNAZIO nato il 30/04/1963 a ALCAMO

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

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FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
riformava parzialmente in senso più favorevole al reo, solo sotto il profilo
dell’entità del trattamento sanzionatorio, attraverso l’esclusione della
recidiva, la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 24.4.2015,
aveva condannato Butera Ignazio alla pena ritenuta di giustizia in

oggetto quattro segnali stradali.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge in ordine: 1) alla mancata qualificazione
del fatto ai sensi dell’art. dell’art. 635, c.p.; 2) alla “opportunità di
accesso all’istituto di cui all’art. 131 bis, c.p.”; 3) alla eccessiva severità
del trattamento sanzionatorio inflitto, nonostante l’esclusione della
recidiva.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su rilievi

generici e fattuali, a fronte di una motivazione invero approfondita ed
immune da vizi, all’esito della quale la corte territoriale ha
dettagliatamente spiegato le ragioni per cui la condotta del reo non può
essere qualificata ai sensi dell’art. 635, c.p., risultando indimostrato
l’assunto del ricorrente, secondo cui la finalità perseguita attraverso la
rimozione dei cartelli stradali da un cantiere privato non sarebbe stata
quella di impossessarsene, per ricavarne una qualunque utilità, ma
semplicemente di eliminare un ingombro per la circolazione stradale.
Finalità, evidenzia con logico argomentare il giudice di secondo grado,
che l’imputato poteva soddisfare in altro modo, ad esempio contattando
il responsabile del cantiere, e non caricando i segnali nel portabagagli
della propria autovettura, in tal modo impossessandosene.
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
Del tutto generico è il rilievo sulla mancata applicazione del disposto
dell’art. 131 bis, c.p., (in relazione alla quale vi è specifica motivazione,
del pari non considerata dal ricorrente), mentre, come si è già detto, le
censure sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in questa

relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli, avente ad

sede, perché di puro merito, avendo anche in questo caso la corte
territoriale reso ampia motivazione, fondata sulla intensità del dolo,
conformemente, dunque, ai parametri indicati dall’art. 133, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle

dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende. 7Th
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

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ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità

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