Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17857 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17857 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALARIS DANIELE nato il 10/02/1993 a SASSARI

avverso la sentenza del 20/07/2016 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il tribunale
di Sassari, in data 9.7.2014, aveva condannato Salaris Daniele alla pena
ritenuta di giustizia in relazione al reato di lesioni personali volontarie

in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto
eccessivamente severo, rispetto alla gravità dei fatti.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con essi, infatti, il ricorrente formula rilievi di tipo fattuale, attinenti al
merito della pena, non consentiti in questa sede di legittimità; profilo,
quello della determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, sul
quale la corte territoriale si è specificamente soffermata, con
argomentare per nulla apodittico, facendo esplicito riferimento ai
parametri previsti dall’art. 133, c.p., sotto il profilo della gravità del
reato, desunta dalle modalità del fatto, e della capacità a delinquere del
reo, desunta dall’intensità del dolo, evidenziando anche la mancanza di
elementi sintomatici di una seria resipiscenza dell’imputato (argomenti,
tutti, utilizzati, correttamente, anche per escludere il riconoscimento
delle attenuanti generiche).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

aggravate, commesso in danno di Milia Alessandro e di Deffenu Davide,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.

Il Consigliere Este ore Il P

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