Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17856 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17856 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GARUFI MASSIMILIANO nato il 14/09/1970 a ROMA
avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 4.5.2015,
aveva condannato Garufi Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al delitto di furto aggravato in rubrica ascrittogli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio operata dalla corte
di appello, che ove correttamente considerato avrebbero dovuto
condurre ad una qualificazione della condotta del reo in termini di furto
tentato, ed alla entità della pena inflitta
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso, infatti, il ricorrente propone, in termini assolutamente
generici, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non
consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.
ex plurimis,
Cass., sez. VI,
22/01/2014, n. 10289).
Inammissibile, perché attinente al merito del trattamento sanzionatorio,
appare, infine, il secondo motivo di ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa
delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente
inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere
quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna lal ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Ro a il 24.1.2018.