Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17855 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17855 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

SPINELLI GIULIA nato il 10/08/1955 a FOSSACESIA

avverso la sentenza del 09/12/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L’Aquila
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Chieti, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in
data 11.2.2015, aveva condannato Spinelli Giulia alla pena ritenuta di

danno di Di Girolamo Elsa.
2.

Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio, fondato sulle
dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso, infatti, la ricorrente propone, in termini assolutamente
generici, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non
consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI,

22/01/2014, n. 10289).
Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria
decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da
intrinseca coerenza logica e conforme all’approdo cui è pervenuta la
giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle
dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come
è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato cfr. Cass., sez.
un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri
esterni, senza tacere che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena

giustizia, in relazione ai delitti in rubrica a lei ascritti, commessi in

utilizzabilità processuale del verbale di denuncia e di ricognizione
fotografica, stante la scelta del rito abbreviato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità

mmune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma ii 24.1.2018.
Il Consigliere Este

re

Il

nte

dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA