Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17852 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17852 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIHAHI MOHAMED nato il 01/01/1982
avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova
confermava la sentenza con cui il tribunale di Genova, in data 7.6.2016,
aveva condannato Rihahi Mohamed alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al delitto, in rubrica ascrittogli, di cui agli artt. 624, 625, n. 7,
impossessato all’interno di un’imbarcazione, custodita in rimessaggio
presso i locali della società “Genoa Sea Service srl”.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla
ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7,
c.p., a suo avviso non configurabile, in quanto la localizzazione
dell’imbarcazione in area appositamente adibita alla sua custodia,
interclusa in orario notturno e sorvegliata dai dipendenti di una società
di vigilanza privata, esclude che si possa parlare di cose esposte alla
pubblica fede.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo di ricorso è
fondato su di una non consentita (in questa sede di legittimità) diversa
valutazione delle risultanze processuali, posto che la corte territoriale ha
evidenziato come l’area in cui si trovava l’imbarcazione innanzi indicata
“era soggetta a una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale, senza
neppure un sistema di controllo visivo, che consentisse un rapido
intervento; né è stato specificato in che cosa consistesse e come fosse
eventualmente sorvegliato il varco di accesso a via dei Pescatori che
veniva chiuso nelle ore serali”.
Per cui la decisione della corte territoriale appare del tutto conforme al
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato
dallo stesso giudice di appello, secondo cui la esclusione dell’aggravante
di cui si discute richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia
continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza
c.p., avente ad oggetto un televisore, di cui l’imputato si era
generica, saltuaria ed eventuale (cfr. Cass., sez. V, 14.11.2014, n. 6416,
rv. 262663).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Est
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Il Pr
e
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa