Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17852 del 14/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17852 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SATKA SOKOL N. IL 03/02/1974
avverso l’ordinanza n. 3/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 20/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
letteegàle le conclusioni del PG Dott. pary7-7u,AT

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/03/2014

La Corte di Appello di Trento-sezione distaccata di
Bolzano-, con ordinanza resa all’udienza camerale del
giorno 20.02.2013 rigettava l’istanza di riparazione
presentata nell’interesse di Satka Sokol per ingiusta
detenzione in regime di custodia in carcere per
giorni 459 perché sospettato dei reati di cui agli
articoli 74 e 73 d.PR. 309/90, reati rispetto ai
quali interveniva, quanto a quello di cui all’art.74,
sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P.
del Tribunale di Brescia in data 28 marzo 2007;
quanto a quelli di cui all’art.73, decreto di
archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di
Bolzano in data 20 dicembre 2008, mai notificato
all’istante.
Satka Sokol,a mezzo del suo difensore, proponeva
quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
cui sopra e concludeva chiedendone l’annullamento.
La difesa del ricorrente censurava l’ordinanza
impugnata per violazione ed erronea applicazione
degli articoli 314 e 315 cod.proc.pen. e per
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606
comma l lett. e) cod.proc.pen.,sia con riferimento
alla ipotizzata inammissibilità dell’istanza, atteso
che il provvedimento di archiviazione conclusivo
della vicenda processuale del Satka non gli era stato
ancora notificato, sia perché i fatti descritti nella
indicativi
del
come
indicata ordinanza
sopra
comportamento colposo del ricorrente dovevano
ritenersi “coperti” dal giudicato di cui alla
sentenza del 3.05.2003 con la quale il Tribunale di
Rovereto aveva condannato il medesimo Satka, ed in
ogni caso perché, in relazione ad essi, vi era statain assenza di elementi nuovi- anche richiesta di
archiviazione, che veniva accolta,da parte del
Procuratore della Repubblica di Bolzano del
17.11.2008.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
rigettare il ricorso.

Considerato in diritto

Ritenuto in fatto

Il ricorso è infondato.
A prescindere dalla questione sulla inammissibilità
dell’istanza, invero solo ipotizzata dalla Corte
territoriale, ma poi non dichiarata, si osserva che
le doglianze afferenti alla violazione del principio
del ne bis in idem sono del tutto inconferenti.
Il sorgere del diritto all’equa riparazione è
condizionato infatti alla esistenza di una condotta
del richiedente che al tempo del processo in nulla
abbia dato causa o concorso a dare causa alla
ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere
tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale
efficienza causale delle condotte dell’imputato che
possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui
errore,
secondo una valutazione ragionevole e non
congetturale il giudice a stabilire la misura della
detenzione
(Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez IV
10/3/2000 n. 1705) .
Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su
fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni,
esaminando la condotta del richiedente, sia prima e
sia dopo la perdita della libertà personale,
indipendentemente dall’eventuale conoscenza che
quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine,
al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se
tale condotta integri estremi di reato, ma solo se
sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè
in presenza di errore dell’autorità procedente, la
falsa apparenza della sua configurazione come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con
rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni
Unite, Sent. n.34559/2002; Cass., Sez.4, Sent.
n.17552 del 2009)
Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di
con
Bolzano-,
di
distaccata
Trento-sezione
motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua
verifica degli accertati elementi di riferimento, la
condotta del richiedente ostativa all’accoglimento
dell’istanza di equa riparazione.
In primo luogo si osserva che nella condotta
valutabile ai fini così precisati può di certo
rientrare anche quella che è stata oggetto di un
procedimento penale e ancora di più quella che è
stata ritenuta, come nella fattispecie che ci
occupa,integrare una ipotesi di reato per la quale è
stata poi pronunciata sentenza di condanna.
La motivazione della ordinanza impugnata è pertanto
del tutto immune dai vizi prospettati, avendo la
Corte territoriale evidenziato, in particolare, come
le accertate telefonate del Satka e di suo cugino al
fine di ottenere la fornitura di stupefacente ed il
successivo rinvenimento in suo possesso di nove

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè al
pagamento delle spese sostenute dal Ministero
dell’Economia per questo giudizio di Cassazione,
spese liquidate in euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 14.03.2014

grammi di cocaina costituirono elementi di fatto
specifici e significativi ai fini della sussistenza
della colpa grave nella condotta tenuta dal
ricorrente che avvalorava le accuse mosse nei suoi
confronti ed aveva contribuito a determinare le
condizioni per l’adozione ed il mantenimento del
provvedimento restrittivo per il quale si chiede il
riconoscimento del diritto alla riparazione.
Questo essendo il quadro accusatorio, il motivo
proposto dall’odierno ricorrente non può essere
accolto.
Il provvedimento
impugnato,
che definisce
il
procedimento
per
la
riparazione
dell’ingiusta
detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte
che è limitato alla correttezza del procedimento
logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad
accertare o negare i presupposti per l’ottenimento
del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive
attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a
motivare
adeguatamente
e
logicamente
il
suo
convincimento, la valutazione sull’esistenza e la
gravità della colpa e sull’esistenza del dolo.
non
riconosciuto
Il
legislatore
ha
infatti
incondizionatamente il diritto all’equa riparazione,
ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il
come appunto nella
comportamento dell’indagato,
fattispecie de qua, abbia indotto in errore il
giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a suo carico.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e alla rifusione delle spese di
questo giudizio in favore del Ministero resistente
che si liquidano in complessivi euro 1.000,00.

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