Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17851 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17851 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORCHIO GIANLUCA nato il 21/09/1987 a GENOVA

avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova
riformava parzialmente la sentenza con cui il il tribunale di Genova, in
data 25.9.2015, aveva condannato Morchio 6ianluca alla pena ritenuta
di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge, in ordine alla mancata qualificazione
della condotta di cui al capo D), in termini di furto, piuttosto che di
ricettazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Sul punto, del resto, la corte territoriale ha reso una motivazione né
contraddittoria, né manifestamente illogica o in altro modo viziata,
evidenziando come l’imputato sia stato sorpreso il 9 febbraio 2015 alla
guida del motociclo provento di furto, dopo che è trascorso un
apprezzabile periodo di tempo dalla consumazione del furto stesso,
denunciato come commesso tra il 6 ed il 9 febbraio del 2015, quindi in
circostanze di tempo del tutto compatibili con la ricezione del mezzo da
parte dell’autore del furto, senza che, nel contempo, sia emerso nessun
elemento idoneo, sia pure a livello indiziario, ad individuare nel Morchio
l’autore dell’azione predatoria.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere E

jisre

Il

delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della

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