Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17850 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17850 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LEVACOVIC RENATO nato il 03/05/1967 a DESENZANO DEL GARDA
LEVACOVIC LUCIA nato il 03/02/1969 a FIRENZE
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno
riformava parzialmente, in senso favorevole agli imputati, la sentenza
con cui il tribunale di Salerno, in data 25.1.2016, aveva condannato
Levacovic Renato e Levacovic Lucia, ciascuno alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione ai reati loro ascritti.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono
l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli
imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in
ordine alla inadeguata valutazione del compendio probatorio da parte
della corte territoriale, con riferimento all’unico reato per il quale essi
non sono stati assolti dal giudice di secondo grado, vale a dire quello di
cui al capo B) dell’imputazione.
3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto con essi i ricorrenti
propongono, peraltro in maniera assolutamente generica, una mera
rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna
di ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della
cassa delle ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da
colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
2.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in oma il 24.1.2018.
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Il Pre
Il Consiglier