Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17850 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17850 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste
nei confronti di:
Cecutti Angelo n. il 28.1.1952
avverso la sentenza n. 5141/2011 pronunciata dal Tribunale di Udine
il 23.4.2013;
sentita nella camera di consiglio del 7.3.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del doti. A.
Gialanella, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.

Data Udienza: 07/03/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 23.4.2013 il Tribunale di Udine,
sulla congiunta istanza del pubblico ministero e dell’imputato, ha applicato ad Angelo Cecutti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due
mesi di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda (pena sostituita con il
lavoro di pubblica utilità per il corrispondente periodo), in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a
2,32 e 2,34 g/l) commesso in Corno di Rosazzo il 21.9.2011.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste, rilevando
come il primo giudice avesse erroneamente omesso di applicare
all’imputato la sanzione della confisca del veicolo utilizzato per la
commissione del reato, obbligatoriamente prevista dall’art. 186,
comma 2, lett. c) c.d.s., procedendo inoltre all’applicazione di una
pena diversa da quella concordata tra le parti, oltre che inferiore al
minimo edittale applicabile.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti al tribunale di Udine
per l’ulteriore corso.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è fondato.
Costituisce motivo decisivo e assorbente, ai fini dell’accoglimento del ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte
d’appello di Trieste, l’avvenuta applicazione, da parte del giudice a
quo, di una pena diversa da quella concordata tra le parti, oltre che
illegale siccome inferiore al minimo edittale applicabile.
Vale, infatti, evidenziare come, secondo quanto risultante dalle
stesse indicazioni contenute nelle premesse della sentenza impugnata, le parti avessero prestato il proprio consenso all’applicazione, a
carico dell’imputato, della pena pari a tre mesi di arresto ed euro
750,00 di ammenda, là dove il tribunale di Udine ha applicato al Cecutti la pena di due mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di
patteggiamento, non è consentito al giudice di modificare unilateral-

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mente i termini dell’accordo intervenuto tra le parti, poiché in tal
modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato (Cass., Sez. 6, n. 39213/2010, Rv. 248520).
Sotto altro profilo, deve ritenersi che, in caso d’irrogazione di
una pena illegale per violazione del limite edittale, il giudice di legittimità non può procedere alla rettificazione dell’errore a norma
dell’art. 619 c.p.p. laddove il diverso limite della pena-base potrebbe
determinare una differente valutazione in tema di circostanze, operazione quest’ultima preclusa alla corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. 6,
n. 7194/2013, Rv. 254500; v. altresì Cass., Sez. 3, n. 1883/2011, Rv.
251796).
Il motivo di nullità della sentenza impugnata così rilevato vale
ad assorbire l’esame dell’ulteriore censura (pur astrattamente fondata) avanzata dal procuratore ricorrente, in relazione all’omessa confisca del veicolo utilizzato dall’imputato per la commissione del reato.
Sulla base di tali presupposti, dev’essere pertanto disposto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’impugnato provvedimento senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale
di Udine per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2014.

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