Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1785 del 10/11/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1785 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
PAONESSA MARIO N. IL 20/03/1971
avverso la sentenza n. 129/2013 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 29/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 10/11/2015
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr.ssa Felicetta
Marinelli, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del PG in
relazione all’ingiuria e il rigetto con riferimento alle lesioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2014, il giudice di pace di
Catanzaro assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 594 c.p.
l’immediata operatività della legge delega numero 67 del 2014, la
quale ha previsto l’abrogazione del reato in oggetto.
2. Contro la sentenza di assoluzione propone ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro per
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale coOn
riferimento al reato di ingiuria e mancanza e manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al reato di cui all’art. 582 c.p..
3. Il difensore della parte civile, con memoria del 3.11.2015, si riporta al
contenuto del Procuratore generale e ne chiede l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato; il reato di cui all’art. 594 c.p. non
può ritenersi abrogato per effetto diretto della legge 28 aprile 2014
n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una
delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la
depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest’ultima, fino
alla emanazione dei decreti delegati, non potrà essere considerata
semplice violazione amministrativa (v. Sez. 1, n. 44977 de
19/09/2014, Ndiaye, Rv. 261124, nonchè Sez. 5, n. 7334 del 201
Pavese, secondo cui: “come reso palese dalla lettera della legge,
l’art. 2 della I. n. 67 del 2014 non ha affatto depenalizzato il reato di
cui all’art. 594 cod. pen. Tale effetto si produrrà solo a seguito
dell’eventuale emanazione del decreto legislativo di cui al citato art.
2”).
2. Quanto al reato di cui all’art. 582 c.p., il motivo introduce censure di
merito a fronte di una motivazione che non evidenzia vizi logici
manifesti e non può, pertanto, essere accolto.
1
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo
p.q.m.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art.
594 c.p., con rinvio al giudice di pace di Catanzaro per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/11/2015