Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1785 del 04/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1785 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
XIA YUAN MIAO, nato il 19/12/1985
avverso la sentenza n. 1197/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/11/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 04/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Volpe,
che ha concluso chiedendo l ‘annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 04/12/2012

CONSIDERATO IN FATTO

1. Con sentenza dell’i ottobre 2009, il Tribunale di Genova ha dichiarato Xia
Yuan Miao responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per essersi reso

presentarsi alla Questura di Genova per regolarizzare la sua posizione sul
territorio nazionale, e l’ha condannato alla pena di mesi uno di arresto.

2. La Corte d’appello di Genova con sentenza del 9 novembre 2011, in
parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, in euro centocinquanta di
ammenda.
La Corte, in particolare, rilevava che il decreto di irreperibilità, del quale era
stata eccepita la nullità, era stato preceduto dalle ricerche di rito, regolari e
sufficienti, e che non vi erano dubbi sulla penale responsabilità dell’imputato non
essendo riconducibile la sua condotta in ambito amministrativo, mentre la scarsa
offensività della stessa, la mancanza di precedenti penali e il comportamento
positivo tenuto dall’imputato dopo l’attenuata regolarizzazione ottenuta
giustificavano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la
irrogazione della sola pena pecuniaria.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo
con il quale deduce erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., perché il fatto contestato non sussiste,
richiamando l’orientamento di questa Corte, che, superando precedenti contrarie
decisioni, ha escluso la configurabilità del contestato reato riguardo agli inviti
notificati dalla P.G. agli stranieri clandestini per regolarizzare la loro posizione nel
territorio dello Stato o per notificare un provvedimento di espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. Questa Corte ha più volte affermato con recenti decisioni che non
risponde del reato previsto dall’art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi
2

inottemperante all’ordine, legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica, di

all’invito a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la propria posizione
di soggiorno sul territorio nazionale (Sez. 1, n. 17 del 14/12/2011, dep.
04/01/2012, Diop, Rv. 252184; Sez. 1, n. 32974 del 20/05/2010, dep.
08/09/2010, PG in proc. Gradinariu, Rv. 248273; Sez. 1, n. 19154 del
01/04/2009, dep. 07/05/2009, Szucz, Rv. 243692).

3. Tale principio, che il Collegio condivide e riafferma, è coerente con
l’affermazione, costante nella giurisprudenza di legittimità, che l’art. 650 cod.

quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero
allorché il provvedimento dell’autorità, rimasto inosservato, sia munito di un
proprio, specifico meccanismo di tutela (tra le altre, Sez. 1, n. 2653 del
29/11/1999, dep. 03/03/2000, Parlà, Rv. 215373; Sez. 1, n. 1711 del
07/12/1999, dep. 14/02/2000, Di Maggio, Rv. 215341), e che, ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 650 cod. pen., è, in particolare, necessario
che:
a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito a un soggetto
determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario
che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta, per ragioni di
sicurezza, o di ordine pubblico, o di igiene, o di giustizia;
b) l’inosservanza attenga a un provvedimento adottato in relazione a
situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una
specifica e autonoma sanzione;
c) il provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine
pubblico, di igiene sia adottato nell’interesse della collettività e non di privati
individui.
3.1. Il predetto principio è anche coerente con il rilievo, da farsi in diritto
sotto concorrente profilo, che l’obbligo per lo straniero di rispettare le norme
interne in materia di ingresso e di soggiorno discende direttamente dai principi
normativi fissati dal d.lgs. n. 286 del 1998, che compiutamente regola – senza
lasciare spazio a provvedimenti atipici istitutivi di obblighi particolari, soggetti a
sanzioni ulteriori –

l’iter procedurale che, partendo dall’accertamento della

violazione di dette disposizioni, si conclude con la sottoposizione dello straniero
ai provvedimenti espulsivi, e, all’epoca dei fatti, anche con l’applicazione della
sanzione penale per le fattispecie di inottemperanza penalmente rilevanti.
4. Attesi detti principi, l’invito a presentarsi, cui si riferisce il capo
d’imputazione, è da ritenere illegittimo, poiché la competente Autorità di
pubblica sicurezza avrebbe dovuto procedere esclusivamente nei modi, con le
forme e nel rispetto della sequenza procedimentale di cui alla disciplina

3

pen. è una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo

normativa in materia di immigrazione, in assenza di diverse e ulteriori ragioni,
non indicate, giustificative di un obbligo a carico dell’imputato, ulteriore rispetto
a quelli previsti e sanzionabili in base a detta disciplina e punibile a norma
dell’art. 650 cod. pen.

5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio
perché il fatto-reato contestato non sussiste.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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