Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1785 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1785 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI TROCCHIO BRUNO N. IL 24/10/1960
avverso la sentenza n. 8271/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
VoCY’
che ha concluso per

\C C”-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza
del Tribunale di Latina – Sezione Distaccata di Terracina – de11111.2.2008 con la quale DI
TROCCHIO Bruno, imputato dei reati di cui agli artt. 171 ter lett. a) e d) della L. 633/41 e
successive modificazioni; 473 e 648 cod. pen. fatti accertati il 7 marzo 2002), era stato
dichiarato colpevole dei detti reati, ad esclusione di quello di cui al capo c) (ricettazione) e

1.3 Propone ricorso avverso la detta sentenza l’imputato, deducendo con unico motivo,
violazione della legge penale (art. 157 cod. pen.) per aver confermato in ordine ai residui reati
di abusiva detenzione di supporti musicali e per video giochi illecitamente duplicati e uso di
segni falsi, nonostante per detti reati – in relazione alla data di commissione dei fatti – fosse
maturato prima della sentenza di appello il termine massimo di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che, stante la fondatezza del motivo, essendo incontestabile che alla
data di pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione per i reati di cui ai capi A)
e B) (pari ad anni sette e mesi sei nel massimo) era già da tempo maturato, il ricorso va
accolto con contestuale declaratoria di estinzione dei reati suddetti perché estinti per
prescrizione.
2.

Tale decisione non è pregiudicata dalle numerose sospensioni nel corso della

prescrizione, pari, complessivamente, ad anno uno, mese uno e giorni venticinque che fa
slittare il tempo di maturazione della prescrizione al 2 novembre 2010, epoca comunque
antecedente alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati residui estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle pene accessorie di legge.

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