Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17849 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17849 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ENNASSI ABDELGHANI nato il 20/06/1971 a KHOURIGBA ( MAROCCO)

avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino
riformava parzialmente, solo sotto il profilo dell’entità del trattamento
sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Cuneo, in data
7.6.2016, aveva condannato Ennassi Abdelghani alla pena ritenuta di

624, 625, n. 7, c.p., avente ad oggetto un telefono mobile, di cui
l’imputato si era impossessato all’interno dell’ospedale “Carie” di Cuneo.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1)
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio; 2) alla sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p., a suo avviso
non configurabile, in quanto il furto si è consumato all’interno di un
armadietto, che costituiva arredo di una stanza, in cui era ricoverata la
persona offesa, che, dunque, solo occasionalmente si trovava nel
menzionato ospedale; 3) alla entità della pena inflitta, ritenuta
eccessiva, anche in considerazione del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso, infatti, il ricorrente propone, innanzitutto, in termini
assolutamente generici, una mera rivalutazione del compendio
probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il
giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il
compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è
quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di
merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI,

22/01/2014, n. 10289).
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, posto che,
come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di/

giustizia, in relazione al delitto, in rubrica ascrittogli, di cui agli artt.

legittimità, puntualmente richiamato dal giudice di appello, è
configurabile l’ aggravante prevista dall’art. 625 n. 7, c.p., se il fatto sia
stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico,
quale un ospedale, anche nel caso in cui la cosa sottratta non
appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che
vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni

dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del
rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la
conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (cfr. Cass., sez. V,
21.11.2013, n. 51195, rv. 258680; Cass., sez. V, 20.4.2012, n. 29023,
rv. 253323)..
Di natura fattuale, attenendo all’entità del trattamento sanzionatorio, e
manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso.
La corte territoriale, invero, ha correttamente individuato nei precedenti
penali dell’imputato e nella contenuta gravità del fatto, i criteri ai quali
ancorare la determinazione dell’entità della pena e, al tempo stesso, con
motivazione implicita, ma inequivocabile sul punto, l’ostacolo alla
concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo,
pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall’art. 133, c.p.,
conformemente all’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo
sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr.,

ex plurimis,

Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III,
23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

2

o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24.1.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA