Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17848 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17848 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALOISI MICHELE nato il 24/05/1963 a PALERMO

avverso la sentenza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
riformava in senso più favorevole al reo, solo sotto il profilo dell’entità
del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di
Palermo, in data 3.2.2015, aveva condannato D’Aloisi Michele alla pena
ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto in rubrica ascrittole.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1)
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio operata dai giudici
di merito; 2) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di
cui all’art. 131 bis, c.p.; 3) alla mancata esclusione della contestata
recidiva
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso, infatti, ila ricorrente propone, innanzitutto, una mera
rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede,
stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si
demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione
estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione
degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (cfr.

ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).

Quanto all’invocato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
131 bis, c.p., va rilevato che esso si fonda su rilievi di tipo fattuale, sulla
(prospettata) tenuità del fatto, non consentiti in questa sede, a fronte di
una motivazione, con cui il ricorrente, in realtà, non si confronta,
incentrata sulla entità del danno arrecato dalla condotta criminosa e
sull’abitualità dell’agire delittuoso del reo.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, va rilevata l’insussistenza di
un interesse concreto del ricorrente, in quanto la recidiva non ha inciso
in alcuno modo sulla determinazione della pena, essendo state

2.

riconosciute in favore del prevenuto le attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza.
In ogni caso la corte territoriale ha correttamente evidenziato come la
reiterazione delle condotte illecite esprima una maggiore pericolosità
sociale dell’imputato (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv.
247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).

dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,

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