Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17847 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17847 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEVANTICA VASILE nato il 16/02/1993 a OBERHAUSSE( GERMANIA)

avverso la sentenza del 08/04/2016 del TRIBUNALE di ROVIGO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Rovigo applicava nei confronti di Levantica
Vasile, in relazione al reato in rubrica ascrittole, la pena ritenuta di
giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

di motivazione, con riferimento alla determinazione della entità della
pena su cui si è formato il consenso delle parti, che non ha tenuto conto
dell’intervenuto giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le
attenuanti generiche concesse.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Come

affermato,

infatti,

dall’orientamento

dominante

nella

giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei
profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non
risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI,
18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non riscontrabile nel caso
in esame, posto che la pena su cui è stata operata la riduzione per la
scelta del rito (pari ad anno uno di reclusione), corrisponde alla
previsione normativa di cui all’art. 624, c.p.
4.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

ricorso per cassazione l’imputata, lamentando violazione di legge e vizio

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24.1.2018.

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