Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17847 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17847 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRANDA FRANCESCO N. IL 29/04/1968
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 633/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
17/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/fieni:hp le conclusioni del PG Dott.

Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso perché, qualificato il
ricorso come opposizione, si trasmettano gli atti al giudice
competente ex art.99 d.P.R. n.11512002;

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Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 17/10/2013 il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale ha
revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
pronunciato nei confronti di Miranda Francesco in data 3/01/2013, sul
presupposto che, all’esito degli accertamenti demandati ai sensi dell’art.96,
comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, è emerso che il nucleo familiare
dell’imputato è composto, oltre che dal medesimo, anche da Muoio Francesca e
da Miranda Mario e che nell’anno 2011 Miranda Francesco ha percepito un

euro 9.433,00.
2.

Ricorre per cassazione Miranda Francesco denunciando violazione

dell’art.76 d.P.R. n.115/2002 in quanto, essendo legalmente separato dalla
moglie, i due redditi non avrebbero potuto essere cumulati ai fini della
valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vincenzo Geraci, nella sua
requisitoria scritta ha concluso perché, qualificato il ricorso come opposizione, si
trasmettano gli atti al giudice competente ex art.99 d.P.R. n.115/2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Da quanto si evince dal provvedimento impugnato e dal ricorso, il
Tribunale di Cosenza ha revocato ex officio l’atto di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in favore di Miranda Francesco, ma l’impugnazione in questione
è stata erroneamente qualificata come ricorso per cassazione.
2. Contro l’atto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
quando il giudice stesso ritenga di disporre la revoca in assenza delle condizioni
di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per cassazione, ma unicamente
il reclamo di cui all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, davanti allo stesso
ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.
2.1. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di questa Corte
anche a Sezioni unite (Sez.4, ord.n.34764 del 17/05/2012, Cavallo, Rv.253514;
Sez.4, ord. N.6420 del 21/12/2011, dep.16/02/2012, Giuffrida, Rv.251938;
Sez.4, n.32057 del 14/07/2010, Midolo, Rv. 248202; Sez. U, n.36168 del
14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667), secondo cui il provvedimento di revoca ex
officio

dell’ammissione al patrocino disposto a norma dell’art.112 d.P.R.

n.115/2002 è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti
dal precedente art. 99 relativo al rigetto dell’istanza di ammissione. Il ricorso
immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca
disposta su richiesta dell’ufficio finanziario.
2.2. Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che
viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente
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reddito pari ad euro 5.769,00 e Muoio Francesca ha percepito un reddito pari ad

dall’originario diniego di ammissione al beneficio, deve ritenersi che il
provvedimento sia impugnabile con le stesse modalità previste per il caso di
reiezione della domanda.
2.3. La situazione non è mutata a seguito dell’entrata in vigore della I. 17
agosto 2005, n. 168 di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n.115, che con
l’art.9 bis ha modificato l’art. 112, comma 1, lett. d) d.P.R. n.115/2002, che
indica ora la duplice ipotesi della revoca di ufficio o su richiesta dell’ufficio
finanziarlo. L’art. 113 del citato d.P.R., a seguito delle modifiche anche per esso

“contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d),
comma 1, dell’art.112”, e fa, quindi, riferimento alla sola ipotesi della revoca su
richiesta dell’ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio. Da una
lettura coordinata di tali norme emerge, dunque, che il ricorso diretto per
cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato su “richiesta di revoca” e
dunque sulla richiesta formulata dall’amministrazione finanziaria ai sensi
dell’art.112, comma 1, lett.d) d.P.R. n.115/2002. Tale rimedio non è, invece,
previsto quando la revoca avvenga d’ufficio da parte del giudice.
2.4. In tale ultimo caso, sono ancora pertinenti le considerazioni prima
esposte, che conducono a ritenere che l’atto di revoca debba essere gravato col
ricorso in opposizione (Sez. 4, Ord. n. 6420 del 21/12/2011, dep. 16/02/2012,
Giuffrida, Rv. 251938; Sez.4, ord. N.46862 del 3/11/2011, Fiocco, Rv.252138).

3. Nel caso di specie la revoca non è stata disposta a seguito di formale
richiesta dell’Amministrazione finanziaria bensì

ex officio,

a seguito degli

accertamenti, disposti a norma dell’art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002 da parte
del medesimo Tribunale.

4. Poiché il ricorso ai sensi dell’art.99 d.P.R. n. 115/2002 va inquadrato,
come rimedio di carattere generale, nel novero dei giudizi di gravame ed è,
perciò, sottoposto al regime delle impugnazioni (Sez. U, n.25 del 24/11/1999, in
proc. Di Dona), trova applicazione il precetto dell’art.568, comma 5,
cod.proc.pen.

circa

l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente

dall’erronea qualificazione ad essa data dalla parte. L’impugnazione proposta va,
pertanto, qualificata come ricorso ex art.99 d.P.R. n.115/2002, con conseguente
trasmissione degli atti per competenza al Presidente del Tribunale di Cosenza per
il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art.99 d.P.R. 115/2002 dispone la
trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Cosenza.
3

introdotte dall’art.9 bis I. n. 168/2005, prevede ora il ricorso per cassazione

Così deciso il 7/03/2014

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