Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17846 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17846 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POZZI ROMOLO nato il 28/04/1981 a ROMA

avverso la sentenza del 17/12/2015 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Imperia applicava nei confronti di Pozzi Romolo, in relazione ai reati in
rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni
che hanno impedito l’applicazione in favore del ricorrente di una
pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati. Ed invero nel procedimento di applicazione
della pena su richiesta delle parti (art. 444 e ss. c.p.p.), queste ultime
non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non
può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena,
infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa
prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice
affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli
elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge (cfr.,
ex plurimis,

Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240). È, pertanto,

inammissibile il ricorso per cassazione proposto per asserita mancanza
di motivazione, in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 c.p.p., della sentenza del giudice di merito emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., qualora, dal testo della sentenza impugnata, non
appaia “ictu oculi” la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di
cui all’art. 129 c.p.p., essendo sufficiente, in questo caso, una implicita

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

motivazione sulla insussistenza delle ipotesi in questione (cfr. Cass., sez.
III, 01/10/2009, n. 39987). Per converso la giurisprudenza del Supremo
Collegio, ha chiarito, altresì, che in tema di patteggiamento, non è
consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche

del giudizio (cfr. Cass. sez. IV, 17/09/2013, n. 41408, rv. 256401). Il
ricorso dell’imputato va, pertanto, dichiarato inammissibile, sia perché il
giudice di merito ha espressamente affermato l’insussistenza degli
elementi per un’eventuale pronuncia in senso favorevole al reo, ex art.
129, c.p.p. (anche indicando specificamente gli atti processuali a tal fine
valutati: cfr. p. 3), sia perché i rilievi difensivi sono formulati in termini
assolutamente generici, non avendo il ricorrente indicato specificamente
le ragioni che avrebbero imposto l’adozione di una delle formule di
proscioglimento previste dalla indicata disposizione normativa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il
Il Consigliere Este

.2018.
Il Pr

ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento

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