Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17845 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17845 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERTOLI DIONISIO nato il 23/06/1990 a PALERMO

avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 2.3.2016,
aveva condannato Mertoli DionisD alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine: 1)
all’inadeguata valutazione del compendio probatorio operata dai giudici
di merito; 2) al mancato riconoscimento della circostanza che al
momento della commissione del fatto l’imputato era del tutto incapace di
intendere e di volere; 3) al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche; 4) al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di
cui all’art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi del
tutto generici e meramente reiterativi delle doglianze già disattese dal
giudice di appello, con la cui motivazione il ricorrente non si confronta
minimamente.
Del tutto generico, infine, è il motivo volto a sollecitare questa Corte ad
investire il Giudice delle leggi della questione di legittimità costituzionale
del disposto dell’art. 131 bis, c.p., nella parte in cui esclude
l’applicabilità della causa di non punibilità da esso prevista, per reati
puniti con pena detentiva superiore ai cinque anni.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

2.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roxna il 24.1.2018.
Il Presidente

Il Consiglgté—nsore

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