Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17844 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17844 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
BELLAVILLE MAURIZIO nato il 17/05/1977 a TORINO

avverso la sentenza del 11/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo
confermava la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data
3.7.2014, aveva condannato Bellaville Maurizio alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

di motivazione in ordine alla determinazione dell’entità del trattamento
sanzionatorio, ritenutA eccessiva, ed alla mancata concessione in suo
favore delle circostanze attenuanti generiche, anche con giudizio di
prevalenza, rispetto all’aggravante, di cui è stata affermata la
sussistenza.
3.11 ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono
prospettate, peraltro del tutto genericamente, censure attinenti al merito
del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di
legittimità. Né va taciuto che le attenuanti generiche sono state
concesse, sia pure con giudizio di equivalenza e che la corte territoriale,
con motivazione né arbitraria, né illogica, ha rigettato la richiesta di
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza,
rilevando la mancanza di elementi positivi da valutare al tal fine.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2• .2018.
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ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio

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