Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17843 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17843 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILONE FRANCO nato il 07/10/1948 a LATIANO
avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano
confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 2.12.2014,
aveva condannato Milone Franco alle pene ritenute di giustizia, in
relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica
ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto
eccessivamente severo, ed al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto involge profili di
merito sull’entità della pena, dovendosi, al tempo stesso, rilevare che la
corte territoriale, conformemente all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, ha correttamente individuato nella
sussistenza di precedenti penali a carico del prevenuto e nella mancanza
di elementi da valutare positivamente, l’ostacolo alla concessione delle
attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati
dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti
generiche anche solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali (cfr.,
ex plurimis,
Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III,
23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
2.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Il Consigliere
ore
7
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Il P eside e
Così deciso in Roma il 24.1.2018.