Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17842 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17842 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANETRINI MAURO
avverso l’ordinanza n. 68/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
letteSentig le conclusioni del PG Dott.

Dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato senza rinvio;

Data Udienza: 07/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 21/01/2013 la Corte di Appello di Milano, in composizione collegiale, ha
rigettato l’istanza presentata il 17/01/2013 dall’Avv. Mauro Anetrini per ottenere
la revoca dell’ordinanza emessa, nell’ambito di un giudizio di opposizione ex
art.84 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in data 23/04/2009 dal giudice designato
dal Presidente della medesima Corte di Appello.

2. Ricorre per cassazione l’Avv. Anetrini censurando l’ordinanza impugnata

a) incompetenza funzionale della Corte di Appello in composizione collegiale,
essendo stata richiesta la revoca di un provvedimento emesso dalla medesima
Corte in composizione monocratica;
b) violazione di legge per travisamento del fatto, avendo la Corte territoriale
erroneamente assunto che l’ordinanza emessa il 23/04/2009 non fosse stata
impugnata, essendo il procedimento pendente, per interposto ricorso per
cassazione, alla data in cui la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza
n.139 del 2010, l’illegittimità costituzionale dell’art.76, comma 4-bis, d.P.R.
n.115/2002.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Vincenzo Geraci, nella sua
requisitoria scritta, ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato, con
le conseguenti statuizioni, essendo fondata l’eccezione di incompetenza
funzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per il corretto inquadramento del caso concreto, è opportuno ricostruire la
vicenda processuale sottoposta all’esame di questa Corte:
a) nell’ambito di un procedimento penale in cui era imputato per reati in
materia di stupefacenti, Lucido Angelo Raffaele era stato ammesso al patrocinio
a spese dello Stato con decreto del Tribunale del 7/11/2003;
b) al difensore che aveva assistito l’imputato in primo e secondo grado
venivano liquidati gli onorari per l’attività professionale con decreti del Tribunale
e della Corte di Appello di Milano;
c) nel giudizio di cassazione promosso con ricorso avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano del 28/03/2007 l’imputato veniva assistito dall’odierno
ricorrente, Avv. Anetrini;
d) definito il processo di cassazione con pronuncia di rigetto del ricorso,
l’avv. Anetrini presentava istanza di liquidazione degli onorari alla Corte di
Appello di Milano, che la respingeva con ordinanza del 18/12/2008;
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per i seguenti motivi:

e)

l’odierno ricorrente proponeva rituale opposizione avverso il

provvedimento di diniego al Presidente della Corte di Appello di Milano, che
designava un Consigliere della medesima Corte di Appello per la trattazione;
f) il Giudice designato in sede di opposizione, con ordinanza del 23/04/2009,
pronunciava l’annullamento del provvedimento di diniego e, al contempo,
dovendo provvedere conseguentemente alla liquidazione degli onorari,
esercitava il potere di revoca d’ufficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ritenendo che fosse sopravvenuta la mancanza delle condizioni di reddito

dell’art.76 citato ad opera dell’art.12 ter lett.a) d.l. 23 maggio 2008, n.92, conv.
con modificazioni dalla I. 24 luglio 2008, n.125;
g) avverso tale provvedimento, l’odierno ricorrente proponeva ricorso per
cassazione, definito con sentenza della Sezione Seconda Civile n.29352 del
22/11/2011, che ne dichiarava l’inammissibilità;
h) in data 17/01/2013 l’avv. Anetrini ha presentato, quindi, istanza di
revoca dell’ordinanza emessa il 23/04/2009 al fine di dimostrare la sussistenza
dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, argomentando
dalla sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale n.139 del 16 aprile
2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art.76, comma 4-bis, d.P.R.
n.115/2002 “nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con
sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene
superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non
ammette la prova contraria”;
i) con l’ordinanza qui impugnata, la Corte di Appello di Milano in
composizione collegiale, considerato che il provvedimento emesso il 23/04/2009
avrebbe dovuto essere impugnato e, in difetto, era divenuto definitivo, ha
rigettato l’istanza.

2. Il procedimento in esame ha, dunque, avuto origine da un’istanza di
liquidazione degli onorari proposta ai sensi dell’art.82 d.P.R. n.115/2002,
avverso il cui rigetto l’interessato ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 84.
Sebbene la norma preveda espressamente la sola opposizione avverso il decreto
di pagamento del compenso al difensore, in tale formulazione deve ritenersi
ricompreso anche il caso del rigetto della richiesta di pagamento, non disciplinato
da una norma diversa. L’anzidetto art.84 prevede che, contro il decreto in esso
previsto, è ammessa opposizione ai sensi dell’art.170 del medesimo testo
normativo, il cui comma 2 (nella formulazione antecedente l’entrata in vigore
dell’art.15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, applicabile al caso in esame ai
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di cui all’art.76 d.P.R. n.115/2002 in ragione dell’introduzione del comma 4-bis

sensi dell’art.36 d.lgs. n.150/2011 in quanto si tratta di procedimento pendente
alla data di entrata in vigore del citato d.lgs.) stabilisce che “il processo è quello
speciale previsto per gli onorari di avvocato”. Tale rinvio deve ritenersi riferito
alla 1.13 giugno 1942, n. 794, (onorari di avvocato e di procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile) che, a seguito delle modifiche introdotte
con il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, prevede l’applicazione del rito sommario
di cognizione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Ma, per i procedimenti
pendenti alla data del 6 ottobre 2011 (entrata in vigore del predetto d.lgs.

delle norme previgenti, in particolare gli artt.28,29 e 30 I. n.794/1942, da
coordinare, quanto all’individuazione dell’autorità competente a decidere
sull’opposizione e quanto alla ricorribilità per cassazione, con le norme dettate
dall’art.170 d.P.R. n.115/2002, espressamente richiamato dall’art.84 del
medesimo testo normativo. Funzionalmente competente a decidere
sull’opposizione è, pertanto, il Presidente dell’ufficio giudiziario in composizione
monocratica, a norma del previgente art.170, commi 1 e 2, d.P.R. n.115/2002. Il
provvedimento pronunziato all’esito della procedura camerale dianzi menzionata
è ricorribile in cassazione in base all’art. 111 Cost. in considerazione della natura
decisoria del provvedimento stesso (Sez. U., n.25080 del 28/05/2003,
Pellegrino, Rv.224611). Da ciò consegue che il ricorso è ammissibile solo per
violazione di legge (Sez. 3, n. 24070 del 13/05/2010 , Cusumano, Rv. 247873),
purchè proposto nel rispetto delle regole procedurali proprie del rito penale di cui
agli artt. 568 e segg. cod.proc.pen. (Sez. 1, Ord. n. 40567 del 16/09/2004, De
Cesare, Rv. 230639).

3. Così delineato il procedimento originario, la peculiarità del caso concreto
è data dal fatto che, contestualmente all’accoglimento dell’opposizione proposta
dal difensore ai sensi del citato art.84 d.P.R. n.115/2002, il giudice designato dal
Presidente della Corte di Appello di Milano ha adottato d’ufficio l’ulteriore
provvedimento di revoca dell’ammissione dell’imputato al patrocinio, esercitando
tale potere in linea con quanto indicato dalla Corte Costituzionale con ordinanza
n. 369 del 7 novembre 2007. Con tale pronuncia la Consulta, investita della
questione di legittimità costituzionale dell’art.112 del d.P.R. n.115/2002 nella
parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di
inammissibilità della domanda, aveva, infatti, dichiarato manifestamente
inammissibile la questione per non avere il remittente tenuto in considerazione
“il disposto del comma 1, lettera d), del censurato art. 112 (come sostituito
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n.150/2011), il citato art. 36 del d.lgs. n. 150/2011 ha fatto salva l’applicazione

dall’art. 9 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di
conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca
anche d’ufficio, con decreto motivato, l’ammissione al gratuito patrocinio, «se
risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di
reddito di cui agli articoli 76 e 92>>, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002”,
riconoscendo in sostanza che il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato non è riservato al giudice che ha deciso sull’istanza (rectius al
giudice che procede), ma deve riconoscersi, ove diverso, anche al giudice tenuto

decreto motivato, revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato se
risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito
di cui agli artt.76 e 92 d.P.R. n. 115/2002.
3.1. E avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per
cassazione definito, come detto, con pronuncia di inammissibilità del
22/11/2011.

4. Si pone, dunque, la questione se l’ordinanza qui impugnata sia stata
emessa, secondo quanto sostiene il ricorrente e per come ritiene il Procuratore
Generale, da un giudice funzionalmente incompetente in quanto sull’istanza di
revoca dell’ordinanza del 23/04/2009 si sarebbe dovuto pronunciare il medesimo
giudice che aveva pronunziato detta ordinanza, ossia la Corte di Appello di
Milano in composizione monocratica.
4.1. La censura è infondata in quanto muove da una non condivisibile
qualificazione dell’istanza presentata dall’Avv. Anetrini alla Corte territoriale in
termini di domanda di revoca del provvedimento con cui il giudice designato dal
Presidente della medesima Corte di Appello aveva revocato l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ignorando che il procedimento nel cui ambito il
provvedimento di revoca era stato emesso risulta già definito con sentenza di
questa Corte.
4.2. Una diversa qualificazione della domanda s’impone in considerazione
del fatto che, avendo la Corte di Appello di Milano, con l’ordinanza emessa il
23/04/2009 esercitato la propria funzione giurisdizionale anche nel distinto
procedimento di ammissione al patrocinio, l’interessato ha esaurito con il ricorso
per cassazione a suo tempo proposto i rimedi a sua disposizione, non essendo
ammissibile l’esperimento di una istanza di revoca per ottenere il riesame e la
nuova valutazione della stessa questione, già irretrattabilmente decisa. Ritenere
diversamente significherebbe consentire la elusione del principio di tassatività dei
mezzi di gravame e di perentorietà dei relativi termini, alla cui inosservanza è
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a provvedere alla liquidazione degli onorari, il quale può anche d’ufficio, con

correlata la sanzione della decadenza, attraverso la utilizzazione di altri rimedi o
strumenti processuali al di fuori di ogni previsione normativa.

5. Da ciò consegue che, ad avviso del Collegio, la domanda presentata alla
Corte di Appello di Milano dall’avv. Anetrini, a distanza di oltre un anno dalla
pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso il provvedimento del 23/04/2009, non può che qualificarsi
come nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tanto

dell’istanza di revoca del provvedimento con cui l’ammissione è stata revocata
posto che, in entrambi i casi, il richiedente tende ad ottenere il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato e considerato che, sul piano degli effetti, la revoca
del beneficio è stata ritenuta assimilabile all’originario diniego del beneficio, con
la conseguente applicabilità, in ragione dell’analogia delle due situazioni
processuali, del rimedio previsto per l’ipotesi di rigetto dell’istanza dall’art. 99,
comma 1, d.P.R. n. 115/2002 anche all’ipotesi di revoca d’ufficio della pregressa
ammissione (Sez.4, n.31310 del 19/04/2011, Ceccato, n.m.; Sez.4, n.47042 del
20/09/2004, Cannito, n.m.).
5.1. Posto che a norma dell’art.96 d.P.R. n. 115/2002 l’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato si propone al giudice dinanzi al
quale pende il processo, l’istanza è stata correttamente presa in esame dalla
Corte di Appello in composizione collegiale in veste di giudice dell’esecuzione,
essendo il procedimento penale, al quale il procedimento di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato accede, definito con sentenza dalla Sezione Quinta
Penale di questa Corte n.40264 del 23/09/2008, che ha rigettato il ricorso
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Tanto a norma dell’art. 665,
comma 3, cod.proc.pen.
5.2. Corollario della qualificazione dell’istanza in termini di nuova domanda
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il rilievo dell’inammissibilità del
ricorso diretto alla Corte di Cassazione avverso il provvedimento di diniego, per il
quale è previsto dall’art.99, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 il rimedio
impugnatorio dell’opposizione al Presidente dell’ufficio giudiziario di
appartenenza del giudice che ha pronunciato il rigetto dell’istanza.
5.3. Nondimeno, il ricorso per cassazione erroneamente proposto può essere
qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice
di merito competente per il reclamo (ex multis, Sez.4, n.31310 del 19/04/2011, l
Ceccato, n.m.; Sez.1, n.30206 del 25/06/2003, Cuzzocrea, Rv. 226002).

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conduce l’assimilabilità sul piano degli effetti dell’istanza di ammissione e

6. In conseguenza, il gravame deve essere qualificato come ricorso in
opposizione e gli atti vanno trasmessi al Presidente della Corte di Appello di
Milano per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al
Presidente della Corte di Appello di Milano.

Così deciso il 7/03/2014

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