Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17840 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17840 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANONI BRUNO nato il 25/09/1943 a VERCURAGO

avverso la sentenza del 21/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano
confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Milano, in data 16.6.2014, aveva condannato
Romanoni Bruno alle pene ritenute di giustizia, in relazione al reato di
bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al
mancato

riconoscimento delle

attenuanti

generiche ed

alla

determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso vengono
prospettate, peraltro del tutto genericamente, censure attinenti al merito
del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in questa sede di
legittimità.
La corte territoriale, del resto, ha correttamente individuato nella
sussistenza di precedenti penali specifici a carico del prevenuto e nella
mancanza di elementi da valutare positivamente, l’ostacolo alla
concessione delle attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso
dei criteri fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento
dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego
delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di
precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n.
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

(

2.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Il Consigliere

nsore

/Il Pregid,ente
,

Così deciso in Roma il 24.1.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA