Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1784 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1784 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MENNELLA STEFANIA N. IL 21/12/1974
avverso la sentenza n. 17329/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la arte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/11/2015

o

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr.ssa Felicetta
Marinelli, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1.

Mennella Stefania è stata condannata all’esito di giudizio

abbreviato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro quattrocento di
multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti

all’articolo 624 bis del codice penale, avendo sottratto alcuni oggetti
dall’abitazione di Perrotta Anna, presso la quale lavorava come
governante.
2.

Il giudice di appello, riqualificato il fatto ex articolo 624 del codice

penale ed esclusa la recidiva, ha ridotto la pena ad anni 1 di reclusione
ed euro 250 di multa.
3.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il

difensore dell’imputata per i seguenti motivi:
a. erronea applicazione dell’articolo 56 del codice penale, atteso
che l’azione furtiva era stata sorvegliata dalla proprietaria
dell’abitazione, così da poterla interrompere in qualunque
momento, e che la Mennella non ebbe mai a conseguire la
completa signoria sugli oggetti sottratti.
b. Erronea applicazione degli articoli 163 e 174 del codice penale
laddove la Corte ha ritenuto che non potesse essere concessa
la sospensione condizionale della pena, avendone l’imputata
già usufruito nella misura massima prevista dalla legge
Ritiene la difesa che, poichè dal certificato penale risultano
due condanne a

pena

pecuniaria,

non sospese

contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, n
sussisteva alcuna ragione ostativa alla valutazione dei bene
richiesti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non
autosufficiente e privo di specificità. Il ricorrente solleva una censura in
fatto (sul mancato conseguimento della completa signoria sugli oggetti
1

all’aggravante di cui all’articolo 61, numero 11, per il reato di cui

sottratti) basata su un atto processuale – verbale di arresto – che non
viene allegato, né riprodotto, almeno in parte qua, e del quale non si
dice se e dove sia contenuto nel fascicolo processuale, tantomeno in
quello a disposizione di questa Corte. In ogni caso, il verbale d’arresto
(che il collegio, per eccesso di scrupolo, ha ricercato e rinvenuto agli atti)
non lascia proprio intendere quanto sostenuto dalla ricorrente, poiché la
PO aveva solo dei sospetti sulla governante, per cui evidentemente non
aveva seguito lo sviluppo dell’azione criminosa, tanto più che i beni

dell’imputata, per cui una signoria, almeno temporanea, vi era
certamente stata.
2. Il secondo motivo è fondato; dal certificato penale risultano due
decreti penali di condanna a pena pecuniaria non sospesa e non è
pertanto provato quanto affermato dalla Corte e cioè che la Mennella
aveva già goduto dei benefici richiesti nella massima misura , in seguito
a sentenza di patteggiamento. La sentenza va pertanto annullata sul
punto per nuovo esame, essendo la concessione del beneficio
discrezionale e quindi trattandosi di decisione riservata al giudice di
merito.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata, limit tamente al punto della
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sospensione condizionale della pena, con rinvi
a orte ‘appello di
Napoli per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10/11/2015

erano già stati portati all’esterno dell’abitazione ed occultati sull’auto

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