Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1784 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1784 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLA LUCIANO N. IL 15/04/1972
STABILE GERARDO N. IL 23/06/1957
avverso la sentenza n. 1105/2007 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
25/03/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avvl “\–r`Lr
–k-0

Af(

Data Udienza: 04/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 25 marzo 2009 il Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Eboli dichiarava STABILE Gerardo e SOLA Luciano, (imputati, in concorso tra loro, del reato di cui
all’art. 44 lett. a) del D.P.R. 380/01 – fatto accertato il 21 luglio 2006 e commesso
antecedentemente a tale data) colpevoli del reato loro ascritto e li condannava, ciascuno, alla

1.2 Propongono appello (da convertirsi in ricorso) avverso la detta sentenza entrambi gli
imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia: in particolare il difensore dell’imputato
STABILE, oltre a richiedere la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, lamenta
l’erronea applicazione della legge penale (art. 29 del D.P.R. 380/01) per avere il Tribunale
erroneamente ritenuto lo STABILE colpevole del reato, evidenziando che / stante la natura
propria del reato edilizio, lo STABILE – nella sua particolare veste di proprietario – non era
chiamato a rispondere della violazione ascrittagli, né erano emerse prove certe di un suo
coinvolgimento quale committente delle opere, per le quali non risultava essere stato apposto
il cartello indicante il titolo abilitativo, le figure professionali e le imprese esecutrici dei lavori. Il
difensore del SOLA, oltre a richiedere la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (in
particolare l’esame dell’imputato SOLA), lamenta l’erronea applicazione della legge penale per
le medesime ragioni enunciate dal coimputato STABILE, richiamando la disposizione dell’art. 29
del D.P.R. 380/01 e rilevando come l’eventuale mancata esposizione del cartello non
integrasse alcun reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi oltre che generici – con riguardo alla richiesta di parziale rinnovazione
del dibattimento – non sono comunque, per ciò che attiene a tale aspetto, proponibili in sede
di legittimità, contenendo censure in fatto inammissibili in questa sede.
2. Per ciò che concerne, invece, l’attribuibilità della condotta contestata (consistente nella
esecuzione di lavori in difformità della concessione a causa della mancata esposizione del
cartello indicante il titolo edilizio abilitativo e le figure professionali e imprese addette ai
lavori), le censure contenute nei due ricorsi sono manifestamente infondate.
2.1 E’ anzitutto, inconsistente la tesi prospettata nell’interesse del ricorrente STABILE
(soggetto proprietario dell’area e del manufatto interessato dai lavori edilizi) secondo la quale,
stante la natura di reato proprio, il proprietario è esonerato da responsabilità, gravante invece
su altri soggetti indicati dalla norma incriminatrice di cui all’art. 29 del D.P.R. 380/01: come
più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di illeciti urbanistici, il reato
previsto dall’art. 20 della legge fondamentale urbanistica, oggi trasfuso nell’art. 44 del D.P.R.
380/01, pur potendosi definire “proprio”, (anche se non mancano tesi contrarie che
I

pena di € 2.000,00 di ammenda.

attribuiscono a tali reati la veste di illeciti “comuni” – vds. Sez. 3^ 22.11.2007 n. 47083,
Tartaglia, Rv. 238471) non esclude che soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 6 del
D.P.R. 380/01, possano concorrere nella loro consumazione, nella misura in cui apportino,
nella realizzazione dell’evento, un proprio contributo causale rilevante e consapevole (in
termini tra le tante, Sez. 3^ 23.3.2011 n. 16571, Iacono e altri, Rv. 2501247; idem,
12.1.2007 n. 8667, Forletti e altri, Rv. 236081, con specifico riferimento al ruolo del
proprietario non formalmente committente).

manufatto, uno dei soggetti responsabili dell’abuso anche perché committente e dunque
formalmente incluso nel novero dei soggetti imputabili ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01: la
motivazione resa sul punto si sottrae a qualsiasi censura, anche perché basata su un ruolo
attivo svolto dallo STABILE intento – secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata
– ad effettuare degli scavi con mezzi propri.
2.3 I rilievi difensivi contenuti nell’atto di impugnazione sono, sul punto, oltre che
inconsistenti, anche generici in quanto non indicano elementi dai quali trarre il convincimento
di una totale estraneità dello STABILE all’attività edilizia
3. Parimenti inconsistente la tesi enunciata da entrambi i ricorrenti della irrilevanza sotto il
profilo penale della mancata esposizione del cartello indicante il titolo abilitativo e i nominativi
dei soggetti professionali incaricati dell’esecuzione delle opere: diversamente da quanto
sostenuto dagli imputati, la mancata esposizione del cartello indicante gli estremi del titolo
abilitativo edilizio ove prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento concessorio,
integra il reato di cui agli artt. 27, comma 4° e 44 lett. a) del D.P.R. 380/01, così come lo
integra l’esposizione in modo non visibile del cartello medesimo. La ragione della valenza
penale della condotta deriva dalla continuità normativa in cui si pone l’art. 29 del D.P.R.
380/01 rispetto all’ormai abrogato art. 6 della L. 47/85 che prevedeva e sanzionava ab origine
la condotta vietata di cui si parla (vds. sul punto, tra le tante, Sez. 3^ 7.4.2006 n. 16037,
Bianco, Rv. 234330; idem, 22.5.2012 n. 40118, Zago e altri, Rv. 253673).
3.1 Esauriente e rispettosa dei criteri giurisprudenziali fin qui enunciati su tale punto la
decisione del Tribunale nella parte in cui si fa riferimento, anzitutto, alle prescrizioni contenute
nel permesso di costruire circa l’obbligo di installare un cartello ben visibile indicante il titolo
abilitativo e le figure professionali addette ai lavori; ancora, circa la mancata esposizione del
cartello stesso e circa l’attribuibilità della condotta tanto allo STABILE quanto al SOLA. Le
deduzioni difensive di entrambi i ricorrenti oltre che generiche implicano un riesame del
materiale probatorio precluso in sede di legittimità.
4. Vero è che, medio tempore, è maturata la prescrizione, successivamente alla sentenza
del Tribunale: ma la manifesta infondatezza del ricorso, in coerenza con i principi più volte
espressi dalla giurisprudenza di questa Corte laddove si afferma che la prescrizione maturata
2

2.2 La decisione impugnata ha correttamente individuato nello STABILE, proprietario del

dopo la sentenza oggetto di ricorso, non può essere dichiarata stante la non regolare
instaurazione di un rapporto processuale quale diretta conseguenza della inammissibilità del
ricorso, osta alla dichiarazione di estinzione del reato (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass.
Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641).
4.1 In conclusione entrambi i ricorso vanno dichiarati inammissibili. Segue la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma ritenuta congrua – di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa
entrambi i ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA