Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17839 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17839 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRISICH ELLA ANTONIO nato il 04/02/1971 a CANOSA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 27/11/2015 del TRIBUNALE di TRANI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Trani confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Canosa di Puglia, in data 5.3.2012,
aveva condannato Brisichella Antonio alla pena ritenuta di giustizia ed al

civile, in relazione al reato ascrittogli ex art. 594, c.p.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l’annullamento, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di
legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di
pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti del Brisichella.
3. In via preliminare occorre rilevare, ai sensi dell’art. 129, co. 1, c.p.p.,
che il reato di cui all’art. 594, c.p., non è più previsto dalla legge come
reato. L’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha, infatti,
abrogato, tra gli altri, l’art. 594, c.p., per cui, ai sensi dell’art. 2, co. 2,
c.p., il Grieco non può essere più punito per il fatto di ingiuria ascrittogli
(commesso il 7.7.2009: cfr. p. 3), che, ai sensi di una disposizione
avente valore di legge, entrata in vigore successivamente, non
costituiscono reato e, se vi è stata sentenza di condanna, ne cessano gli
effetti, sia penali, che civili, non potendosi riconoscere alcuna
competenza del giudice penale a conoscere di un fatto divenuto
penalmente irrilevante, anche sotto il profilo del risarcimento del danno
che quel fatto può avere arrecato alla persona offesa.
Ne consegue che, nel caso in esame, le statuizioni penali e civili dei
giudici di merito, relative ai fatti di ingiuria, devono ritenersi prive di
effetti, in quanto l’intervenuta abrogazione dell’art. 594, c.p., ha
determinato il venir meno di ogni competenza del giudice penale anche
in ordine al risarcimento del danno derivante da un fatto penalmente
rilevante, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua espressione più
autorevole in un recente arresto (cfr. Cass., sez. U., 29.9.2016, n.
46688, rv. 267884.
Non essendo il ricorrente soccombente, egli non va condannato al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

Così deciso in Roma il 24.1.2018

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