Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17839 del 07/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17839 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso l’ordinanza n. 11916/2012 pronunciata dal Tribunale di
Roma il 19.7.2012;
sentita nella camera di consiglio del 7.3.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.
Fraticelli, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 07/03/2014

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Ritenuto in fatto
i. — Con atto in data 23.8.2012, il procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 19.7.2012 con il quale il Tribunale di
Roma ha disposto la restituzione all’ufficio del pubblico ministero
degli atti relativi alla liquidazione di un consulente tecnico nominato
dal medesimo pubblico ministero nel corso di un procedimento penale pendente dinanzi al tribunale di Roma, affinché provvedesse alla
liquidazione dei compensi invocati dal ridetto consulente.
Con il proposto ricorso, il pubblico ministero romano denuncia l’abnormità del provvedimento impugnato, avendo il tribunale
provocato un’insuperabile stasi del procedimento di liquidazione delle competenze del consulente tecnico, illegittimamente ricusando di
procedere a detta liquidazione in violazione dell’art. 168 d.p.r. n.
115/2002, là dove individua, nel magistrato che procede, l’autorità
giudiziaria competente a provvedervi.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha concluso per
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è inammissibile.
Secondo il recente arresto delle Sezioni unite di questa corte di
legittimità, deve ritenersi spettante al pubblico ministero la competenza alla liquidazione dell’onorario del consulente tecnico dallo stesso nominato, e non già al giudice di merito dinanzi al quale pende il
procedimento (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, dep. il
27.2.2014, n. 9605/2014).
Al riguardo, in conformità all’indirizzo privilegiato dalla decisione delle Sezioni unite ad esito del contrasto sul punto insorto tra le
sezioni semplici (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 2820/2012, Rv.
254963, in dissenso rispetto a Cass., Sez. i, n. 46673/2012, Rv.
254023) occorre osservare come, nel conflitto tra le norme astrattamente regolatrici della competenza (l’art. 73 disp. att. c.p.p., con il
rinvio dallo stesso operato alle disposizioni sulla perizia, comprensive

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dell’attribuzione della competenza alla liquidazione dei compensi al
giudice che ha disposto la perizia stessa, e l’art. 168 d.p.r. n.
115/2002, che attribuisce la competenza alla liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato a quello che procede al momento
di proposizione della domanda di liquidazione), la prima disposizione
(art. 73 disp. att. c.p.p.) risulti essere specificamente dedicata al consulente tecnico del pubblico ministero, alla scelta e nomina della persona da incaricare e alla liquidazione della relativa remunerazione;
per contro, l’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 contiene espressioni molto
più ampie e generiche, che, peraltro, in ragione della natura e dell’efficacia del testo legislativo che l’ha introdotto, devono ritenersi prive
di valore innovativo rispetto alla disciplina già esistente (v. Cass., Sez.
i, n. 46673/2012, Rv. 254023).
Sul punto, varrà evidenziare come il d.p.r. n. 115/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della legge
delega 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’art. 1, comma 6,
della legge 24 novembre 2000, n. 340, è stato emesso al fine di coordinare le disposizioni previgenti e nel rispetto del limite di apportare
solo le modifiche necessarie per garantire “coerenza logica e sistematica alla normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo”; inoltre, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione della disciplina ed in attuazione della delega, il Testo Unico
contiene una chiara elencazione di norme abrogate, che non riguardano la regolamentazione del codice di rito della consulenza tecnica
di parte e della perizia, per cui in questo, come nei casi in cui non ha
operato alcun intervento modificativo, deve ritenersi aver assunto un
mero valore compilativo.
Ciò posto, atteso che la norma di cui all’art. 73 disp. att. c.p.p.
non è stata abrogata dal successivo T.U. sulle spese di giustizia e che
al riguardo le previsioni generali di quest’ultimo non possono essere
interpretate come finalizzate ad apportare sostanziali innovazioni ad
istituti processuali preesistenti ed alle relative garanzie, deve concludersi che la disposizione dell’art. 168 non è riferita al caso del consulente tecnico designato dal P.M., per il quale vale tuttora la regola,
mutuata dalla disciplina della perizia, per cui la liquidazione dei suoi
compensi compete all’organo giudiziario che lo ha nominato, anche

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.3.2014.

in ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l’autorità giudiziaria ch’ebbe a disporre la nomina e il consulente tecnico designato.
Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pertanto accertata l’improponibilità dell’odierna impugnazione del procuratore ricorrente, con la conseguente pronuncia della relativa
inammissibilità.

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