Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17838 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17838 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
CIPOLAT MIS ROBERTO N. IL 17/05/1979
avverso la sentenza n. 214/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
08/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. Itv79-cm. , qacf, 731

441,A

0~41 9 I

54,k2)e,A’ aLD

/
/

VCAVA ;

kR,

Data Udienza: 28/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Pordenone ha applicato
ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. a Cipolat Mis Roberto la pena
concordata tra le parti in relazione al reato previsto dall’articolo 189, commi 6 e
7 Cod. str., unificati sotto il vincolo della continuazione, e disposta la
sospensione patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale della

per la illegale determinazione della durata complessiva della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Rileva il
ricorrente che tale durata andava determinata in base al principio del cumulo
materiale dei singoli periodi, non essendo consentita l’applicazione della
disciplina dell’articolo 8, comma 1, legge 689/1981 nei casi di concorso tra
violazioni commesse con più azioni od omissioni, né potendosi far ricorso
all’integrazione analogica con la normativa dettata dall’articolo 81 cod. pen., a
causa della differenza strutturale tra reato ed illecito amministrativo. Pertanto la
durata minima della sanzione amministrativa accessoria sarebbe stata quella di
due anni e sei mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il trattamento sanzionatorio cui è pervenuto il Tribunale di Pordenone
appare errato.
Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, la durata della
sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, in
caso di pluralità di reati, è pari al cumulo dei periodi previsti in riferimento a
ciascun reato (Cass. sez. 4, sent. n. 15283 del 24/3/2009, P.M. in proc.
Simoncioni, rv.2438707; Cass. sez. 3, sent. n. 42993 del 13/10/2010, P.M. in
proc. Guizzo, rv. 248667; Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012 – dep. 10/05/2012,
Pg in proc. Papolini, Rv. 253503); e ciò, è stato detto, discende dalla
considerazione che, al cumulo delle sanzioni amministrative, sono inapplicabili le
discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l’inflizione di pene
eccessive – art. 81 c.p. – o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà
personali – art. 307 c.p.p., comma 1 bis) (v. anche Sez. 4, 3.6.03, P.G. in proc.
Consani, Rv. 229097). La questione è stata approfondita, in altra occasione (sez.
4, 6.5.09, El Khanza, n. 25933) anche per puntualizzare che detto principio non
contrasta neppure con la L. n. 698 del 1981, art. 8 e che “la differenza
morfologica tra reato ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un

2

Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando violazione di legge

procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale
vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi”.
Nel caso che occupa, essendo prevista la sospensione della patente di guida
rispettivamente per un periodo da uno a tre anni (art. 189, co. 6) e per un
periodo da un anno e sei mesi a cinque anni (art. 189, co. 7); ed essendo
previsto dall’art. 222, co. 2bis Cod. str. che la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida fino a quattro anni è
diminuita fino a un terzo nel caso di patteggiamento, la durata determinata dal

omesso unicamente di motivare una determinazione comunque rispettosa dei
principi sopra ricordati, considerato che la misura minima della durata della
sanzione amministrativa accessoria derivante dal cumulo materiale e dalla
diminuzione del terzo è pari ad un anno ed otto mesi.
Né può convenirsi con il P.G. requirente sulla applicabilità nella specie del
cumulo giuridico perché si tratterebbe non già di più azioni od omissioni bensì di
“un’unica sostanziale condotta … consistita nel suo (dell’imputato)
allontanamento immediato dal luogo dell’incidente”.
Questa Corte ha già manifestato di ritenere sussistente il concorso materiale
di reati in ragione del fatto che mentre il reato di fuga dopo un investimento è
finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti
nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, quello di mancata
prestazione dell’assistenza occorrente, è finalizzato a garantire che le persone
ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, n. 6306 del
15/01/2008 – dep. 08/02/2008, Grosso, Rv. 239038).
Si può aggiungere che, spingendo l’analisi oltre l’orizzonte dell’oggettività
giuridica, non è rinvenibile neppure una indefettibile coincidenza strutturale tra i
due reati, posto che la fuga non si traduce sic et simpliciter nell’omissione di
assistenza (si pensi alla assenza della necessità della stessa, per l’intervento di
terze persone; e si pensi all’ipotesi che queste terze persone siano state
incaricate proprio dal fuggitivo) e la mancata assistenza non presuppone
necessariamente la fuga (si pensi al conducente fermatosi ma rimasto inerte di
fronte alle richieste di assistenza rivoltegli dalla persona ferita).

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla
statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, con
rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame.
P.Q.M.

3

giudice territoriale risulta certamente illegale, perché va escluso che egli abbia

annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente la
durata della sospensione della patente di guida con rinvio al Tribunale di
Pordenone per nuova determinazione sul punto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/2/2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA