Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17838 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17838 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CACCAMESE DAVIDE nato il 12/04/1990 a TORINO

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino
confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 10.6.2015,
aveva condannato Caccamese Davide alla pena ritenuta di giustizia, in

2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento
alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con esso il ricorrente
pone questioni attinenti al merito della scelta discrezionale del giudice di
secondo grado, che, lungi dall’essere meramente assertiva, si fonda sulla
mancanza di elementi postivi in grado, a fronte della particolare gravità
della condotta in contestazione (furto avente ad oggetto un orologio di
marca del valore oscillante tra i 10.000,00 ed i 15.000,00 euro,
destinato ad essere venduto) di impedire la formulazione di una
prognosi sfavorevole in ordine al futuro comportamento dell’imputato,
presupposto indefettibile per la concessione della sospensione
condizionale della pena.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Rom

4.1.2018.

,

relazione al reato in rubrica ascrittogli.

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