Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17837 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17837 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LABONIA CATALDO N. IL 27/04/1990 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 1481/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
17/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/ykrilfe le conclusioni del PG Dott. (–etukazz1 53 PI,e3.252. 1
bl,t, s 11. cit>

oxx,.A.A.~5).

nsor Avv. –

nAhrliP tekS)

49CAAS-1

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kure ;

Data Udienza: 28/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta
dalla Labonia Cataldo alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero nel procedimento iscritto nei confronti di persona da identificare per i
reati di cui agli articoli 595 e 593 cod. pen. in ragione della denuncia sporta dal
Labonia per la mancata assistenza ricevuta dai propri superiori gerarchici (la
persona offesa all’epoca dei fatti era in servizio quale militare presso la Caserma

era venuto a contatto a causa della sintomatologia dolorosa che manifestava e
che era risultata generata da frattura di un femore.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’opponente a mezzo dei
propri difensori, lamentando che il Giudice per le indagini preliminari abbia
provveduto al rigetto della opposizione senza procedere alla fissazione di udienza
camerale e senza motivare il decreto di archiviazione. Rileva che con l’atto di
opposizione si erano indicati concreti elementi di prova al fine di addivenire a
una completa conoscibilità dei fatti e si erano avanzate diverse ed articolate
richieste aventi ad oggetto atti di indagine da compiersi (audizione di superiori e
di commilitoni del Labonia, acquisizione di documentazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso
che il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla
richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli
atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli
stessi (Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013 – dep. 21/10/2013, P.O. in proc.
Iacovone, Rv. 257236). La maggiore persuasività di tale principio deriva da un
canto dalla sua conformità all’insegnamento delle sezioni unite, le quali ebbero
ad affermare che l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona
offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel
previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di
specificità previsti tassativamente dall’art. 410, primo comma, cod. proc. pen.,
consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi
elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza
rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l’incidenza concreta sulle
risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari) (Sez. U, n. 2
del 14/02/1996 – dep. 15/03/1996, p.c. in proc. Testa ed altri, Rv. 204133);

2

Berardi di Pinerolo), e per l’inadeguata cura ricevuta dai primi sanitari con i quali

dall’altro dalla ontologica alterità rinvenibile tra il giudizio di ammissibilità
dell’opposizione è quello che vede sulla sua fondatezza.
Questa Corte ritiene quindi di non poter condividere l’assunto, espresso da
altro orientamento giurisprudenziale, per il quale ai fini dell’ammissibilità
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice
deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di
prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza
dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 12833

di tesi che attraverso l’accezione data al concetto di rilevanza finisce per
ampliare in eccesso il perimetro entro il quale deve muoversi giudizio
sull’ammissibilità dell’istanza. Perimetro che va necessariamente contenuto entro
gli stretti termini ricavabili dalla normativa, proprio perché dalla maggiore o
minore estensione di esso dipende, secondo un rapporto di proporzione inversa,
la minore o maggiore esplicazione del diritto al contraddittorio della parte offesa.
3.2. Nel caso che occupa il Giudice per le indagini preliminari ha motivato
l’emissione del decreto de plano facendo riferimento al fatto che “gli opponenti si
sono limitati a esporre al giudice che gli elementi raccolti dal pubblico ministero,
se valutati diversamente, avrebbero condotto ad un differente epilogo”. Orbene,
rilevato che tale circostanza è stata richiamata soltanto come presupposto
astratto che legittima l’emissione del plano del provvedimento – poiché nel testo
del decreto non si coglie alcun riferimento alle specifiche ragioni per le quali, nel
peculiare caso in esame, è stata pronunciata l’archiviazione senza fissare la
camera di consiglio per la trattazione in contraddittorio -, va rimarcato che nulla
si espone, nel decreto, in ordine al vaglio della pertinenza e della specificità degli
atti di indagine richiesti dalla persona offesa.
Peraltro, l’evocazione di una mera critica alla valutazione degli elementi
disponibili operata dal P.M. è monca di reale esplicazione, non essendo indicati
né di quali elementi si tratti (posto che la richiesta del P.M. percorre un itinerario
motivazionale incentrato sull’assenza di obbligo di intervento in capo ai superiori
del Labonia e sull’ignoranza circa l’esistenza delle condizioni di fatto per una
conoscenza da parte di quelli delle condizioni di salute della persona offesa), né
di quale diversa valutazione si faccia attribuzione alla persona offesa, che
nell’atto di opposizione (alla quale questa Corte può avere accesso, stante la
natura del vizio denunciato) aveva esposto i fatti ed indicato gli atti di indagine
ritenuti necessari all’accertamento di responsabilità che il Labonia attribuiva
tanto ai propri superiori gerarchici che al personale medico che lo aveva per
primo accolto presso l’ospedale civile.

3

del 26/02/2013 – dep. 19/03/2013, P.O. in proc. Adolfi, Rv. 256060), trattandosi

Ne deriva che il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio e va
disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, per l’ulteriore corso.
~A42′ 4:2 ‘ M ‘
annulla l’impugnato decretoYe dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/2/2014.

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