Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17837 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17837 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEMA ERENATO nato il 30/06/1976

avverso la sentenza del 29/09/2014 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il tribunale di Bari applicava nei confronti di Mema Erenato,

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine, sia alla ritenuta insussistenza dell’esimente
della legittima difesa in ordine al reato di rissa, sia alla determinazione
dell’entità della pena.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi

generici e manifestamente infondati.
Ed invero va ribadito l’orientamento dominante nella giurisprudenza di
legittimità, secondo cui nel procedimento di applicazione della pena, le
parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni
incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla
contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non
può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena,
infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (cfr., ex plurimis, Cass.,
sez. II, 14/01/2009, n. 5240).
Sotto diverso aspetto va ribadito l’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento,
una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la
sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il
provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione,
a meno che non risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. VI, 18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non
riscontrabile nel caso in esame e nemmeno dedotta dal ricorrente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

in relazione ai reati in rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.

e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inamnnissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere Este sore

Il

(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA