Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17836 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17836 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
BLAGOJEVIC MILISAV N. IL 25/04/1971
avverso la sentenza n. 1398/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/septhe le conclusioni del PG Dott. g. -7-)c-c3 44-QtkAar i
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Data Udienza: 28/02/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza
applicava ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. a Blagojevic Milisav, imputato
del reato di rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co.
7 C.d.s.] commesso il 15.10.2012, la pena di mesi due e giorni venti di arresto
ed C 1.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva con la sanzione di 84 giorni
di lavoro di pubblica utilità, disponendo altresì la sospensione della patente di

2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia propone ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186
C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo
condotto dall’imputato, targato BK212NK, emergendo dagli atti acquisiti che il
veicolo era in proprietà del medesimo e persistendo il suo potere-dovere di
provvedere al riguardo, pur essendo divenuta la stessa una sanzione
amministrativa accessoria, a seguito delle modifiche introdotte con I. 120/2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33 della legge
29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, è rimasto
fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della
pena, l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del
cosiddetto “decreto sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92,
convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125) di disporre la confisca del
veicolo condotto dal trasgressore (quale “sanzione amministrativa accessoria”,
giusta il nuovo testo dell’articolo 224 ter del codice della strada, che ha così
qualificato una misura che in precedenza era da considerare una “sanzione
penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle
Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n.
196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo). Per
l’effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca con la sentenza che, a
cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente (articolo
224 ter, comma 2, del codice della strada), salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato; senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca
non sia stato sottoposto a sequestro preventivo.

3.2. Nel caso che occupa il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la confisca
del veicolo, risultando dal verbale di contestazione del 15.10.2012 che il veicolo

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guida per mesi sei.

alla cui guida venne rinvenuto l’imputato era in proprietà dello stesso. L’omessa
statuizione comporta l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al
punto.
Non deve essere disposta la trasmissione degli atti per nuovo esame, giacchè nel
caso in cui, accogliendo la richiesta di applicazione della pena formulata dalle
parti, il giudice di merito ometta di applicare la misura della confisca
obbligatoria, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza,
senza rinvio, e disporre direttamente la confisca (Cass. Sez. 6, n. 26579 del

stupefacente).
La confisca va quindi disposta da questa Corte, siccome obbligatoria, ai sensi
dell’art. 620 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente relativo alla statuizione
che omette la confisca del veicolo targato BK212NK; confisca che dispone.
Così decisa in Roma, nella camera di consiglio del 28.2.2014.
Il Consi iere estensore

Il Presidente

Salv. e Dovere

Gaetanino Zecca

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

21/05/2008, P.G. in proc. Gala, Rv. 241051, in tema di confisca di sostanza

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