Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17835 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17835 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HODOROVICH BRUNA nato il 28/10/1975 a PIOVE DI SACCO

avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
riformava parzialmente, sotto il profilo della qualificazione giuridica dei
fatti e dell’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il
tribunale di Rovigo, in data 11.2.2014, aveva condannato Hodorovic
Bruna alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto

impugnata.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata
lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la
mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis,
c.p., a suo avviso configurabile, in considerazione della qualificazione
della condotta della ricorrente in termini di furto tentato, piuttosto che
consumato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto involge profili di
merito sull’entità della pena, dovendosi, al tempo stesso, rilevare che la
corte territoriale, conformemente all’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, ha correttamente individuato nella
sussistenza di precedenti penali specifici a carico della prevenuta e nella
mancanza di elementi da valutare positivamente, l’ostacolo alla
concessione delle attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso
dei criteri fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento
dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego
delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di
precedenti penali (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n.

24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
Quanto all’invocato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.
131 bis, c.p., va rilevato non solo che trattandosi di motivo nuovo
l’inammissibilità dei motivi originari travolge anche l’ammissibilità di tale
motivo, ma anche che esso si fonda su affermazioni assolutamente
generiche ed apodittiche sulla (prospettata) tenuità del fatto, non
consentite in questa sede.

aggravato in rubrica a lei ascritto confermando, nel resto, la sentenza

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa
delle ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24.1.2018.
Il Consigliere E ensore

Il Presyente

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

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