Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17834 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17834 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’OBICI MAURO nato il 08/05/1971 a ROMA

avverso la sentenza del 01/04/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Roma, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava a D’Obici
Mauro, in relazione al reato ex artt. 582, co. 1, 583, co. 2, n. 4, c.p., in
rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla
qualificazione giuridica dei fatti per cui si è proceduto, stante
l’impossibilità, nel caso in esame, di configurare lesioni personali
gravissime, ed all’entità del trattamento sanzionatorio, posto che la
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle ritenute
aggravanti, avrebbe dovuto condurre il giudice a qu8alificare il fatto ex
art. 582, c.p., applicando il relativo trattamento sanzionatorio.
2.1. Con memoria depositata il 28.12.2017 il ricorrente insiste nei motivi
di ricorso, di cui chiede l’accoglimento.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretti da motivi

manifestamente infondati.
Ed invero nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle
parti (art. 444 e ss. c.p.p.), le parti non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa
come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione.
L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a
far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 14/01/2009, n. 5240).
Né va taciuto che, come affermato dall’orientamento prevalente in sede
di legittimità, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per
cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto
contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto,
mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui, come nel caso in esame,

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. V, 16/12/2011, n. 6523), risultando, peraltro, una mera
questione di merito, non scrutinabile in questa sede di legittimità, le
lesioni patite dalla persona offesa, come indicate nel capo d’imputazione,
costituiscano o meno uno sfregio permanente.
Sotto diverso aspetto va ribadito l’orientamento dominante nella

una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la
sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il
provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione,
a meno che non risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis,
Cass., sez. VI, 18.9.2003, n. 38943, rv. 227718), circostanza non
riscontrabile nel caso in esame, essendo il giudice procedente partito da
una pena base, sulla quale operare la riduzione per la scelta del rito, di
anni tre di reclusione, corrispondente al massimo edittale per il reato di
cui all’art. 582, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo
immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di
inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma4 24.1.2018.
Il Consigliere Est-Agre
41
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Il P

giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di patteggiamento,

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