Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17834 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17834 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IEMMA GAETANO N. IL 25/06/1945
avverso l’ordinanza n. 43/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. In
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Data Udienza: 11/02/2014

Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Salerno, con ordinanza in data 11.02.2013,
disponeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Vallo della Lucania il 15.05.2012, nei
confronti di Gaetano lemma, in riferimento alla somma di C 210.00, da leggersi in
quella di C 210.000,00.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

che la Corte territoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 127 cod. proc. pen.,
ha proceduto alla correzione dell’errore materiale, omettendo di fissare la prescritta
udienza camerale. Con il secondo motivo la parte osserva che la correzione ha
inciso sull’importo della somma oggetto della provvisionale in favore della parte
civile e rileva che tale questione avrebbe dovuto essere oggetto di discussione
unitamente al merito del giudizio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria
scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con
restituzione degli atti al giudice di merito.
Considerato in diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 D primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che alla correzione degli errori
materiali il giudice provvede – secondo l’art. 130, comma secondo, cod. proc. pen. a norma dell’art. 127, cod. proc. pen.; e che tale previsione rende illegittima la
procedura “de plano” ed esige che la decisione sia preceduta dall’avviso alle parti e
dalla loro audizione qualora compaiano all’udienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2408
del 20/05/1993, dep. 19/07/1993, Rv. 195662).
Orbene, nel caso di specie la Corte di Appello di Salerno, su istanza della
parte civile, ha proceduto, richiamando espressamente il disposto di cui all’art. 130
cod. proc. pen., alla correzione del dispositivo della sentenza del Tribunale di Vallo
della Lucania resa il 15.05.2012, modificando l’ammontare della somma ivi indicata.
La correzione è stata effettuata senza la fissazione dell’udienza camerale ai sensi
dell’art. 127 cod. proc. pen. e senza la previa comunicazione alle parti.
Sussiste, pertanto, la denunciata violazione della disciplina dettata dal codice
di rito per la correzione dell’errore materiale, atteso che l’art. 130, comma 2, cod.
proc. pen., stabilisce espressamente che il giudice provveda in camera di consiglio,
a norma dell’art. 127 cod. proc. pen. Si impone, pertanto, l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione atti alla Corte di Appello di
Salerno, per l’ulteriore corso. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza.

2

Gaetano lemma, a mezzo del difensore. Con il primo motivo, l’esponente osserva

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Salerno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma in data 11.02.2014.

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